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Articolo 49 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 49 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale(1).

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati(1).

3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

  1. a) nomina il giudice delegato per la procedura;
  2. b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
  3. c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
  4. d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
  5. e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
  6. f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  7. 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  8. 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  9. 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  10. 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  11. 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice(2).

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) La lettera f) del comma 3 è stata modificata dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 49 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di regolare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Al primo comma, viene in particolare ribadito il principio per cui, in caso di pendenza contestuale di una domanda di liquidazione giudiziale e di una domanda di accesso agli strumenti negoziali (concordato, ADR), il Tribunale debba dare priorità di trattazione alle soluzioni che consentono la conservazione della continuità aziendale. Solo una volta definite le domande per l'accesso al concordato in continuità o di omologazione di un ADR il Tribunale, se ne ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi, può dichiarare aperta la procedura con sentenza.

Nello stesso modo il Tribunale provvede quando:
  • in caso di ricorso prenotativo, scada inutilmente il termine per il deposito del piano e della proposta o dell'accordo oppure venga revocato dal Tribunale stesso il decreto di concessione del termine
  • sia negata l'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione
  • sia dichiarato inammissibile il ricorso per l'apertura del concordato preventivo
  • risulti la sussistenza di atti in frode ai creditori compiuti dal debitore in concordato, debitamente segnalati dal commissario giudiziale
  • non siano raggiunte le maggioranze prescritte all'art. 109 CCI per l'approvazione della proposta concordataria
Il terzo comma individua i contenuti necessari della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale, tra cui bisogna necessariamente menzionare:
  • la nomina degli organi della procedura (giudice delegato; curatore)
  • l'ordine, rivolto al debitore, di depositare le scritture contabili/fiscali, le dichiarazioni dei redditi/IVA/IRAP relative ai tre esercizi precedenti e l'elenco nominativo dei creditori
  • la fissazione della data in cui deve tenersi l'udienza dedicata all'esame dello stato passivo, con indicazione del termine entro il quale i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo
  • l'autorizzazione del curatore ad acquisire tutta la documentazione, indicata specificamente alla lett. f), in possesso di terze parti ed utile alla ricostruzione dell'attivo e del passivo
La sentenza diviene efficace con la pubblicazione, ovverosia con il suo deposito presso la cancelleriadel giudice che la ha pronunciata. Nei confronti dei terzi, tuttavia, essa produce effetti dal momento della sua iscrizione nel registro delle imprese.

L'ultimo comma, infine, pone un limite oggettivo alla apertura della liquidazione giudiziale, disponendo che, anche nel caso in cui sussista il presupposto oggettivo (insolvenza) e quello soggettivo (qualità di imprenditore commerciale), il Tribunale non possa dichiarare l'apertura della procedura se l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a 30.000 euro.

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