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Articolo 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Presupposti della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Spiegazione dell'art. 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma apre la Sezione I del Capo I del Codice della crisi, dedicato alla liquidazione giudiziale, cioè alla procedura concorsuale destinata a sostituire, con alcune differenze, il precedente fallimento.

Dal punto di vista del profilo soggettivo, la qualità di imprenditore commerciale, identificata in base all'art. 1 del Codice, è necessaria per l'avvio della procedura concorsuale in questione; quindi è legittimato chi esercita un'attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.
Resta esclusa dalla liquidazione giudiziale (potendo invece accedere alla liquidazione controllata del sovraindebitato) l'impresa minore definita dall'art. 2 comma 1, lett. d), e l'impresa agricola.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza definito, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 2, lett. b).


Massime relative all'art. 121 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 10926/2026

Nel giudizio di legittimità, l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 121 ss. D.Lgs. 14/2019 nei confronti di una società cooperativa già parte del processo non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, trovando applicazione il principio dell'impulso d'ufficio e risultando pertanto inoperanti i comuni eventi interruttivi previsti in via generale dalla legge.

Cass. civ. n. 22914/2024

In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)

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