1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
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ConsulenzaCass. civ. n. 10926/2026
Nel giudizio di legittimità, l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 121 ss. D.Lgs. 14/2019 nei confronti di una società cooperativa già parte del processo non determina l'interruzione del giudizio di cassazione, trovando applicazione il principio dell'impulso d'ufficio e risultando pertanto inoperanti i comuni eventi interruttivi previsti in via generale dalla legge.Cass. civ. n. 22914/2024
In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)
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