Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
344 L'art. 264 del testo precedente stabiliva che le regole esposte negli articoli ad esso successivi si osservavano nel caso che non si potesse convenire per una divisione amichevole. Non essendo dubbio che il regolamento legale subentra quando le parti, pur essendo d'accordo sia sulla divisione, sia, in genere, sulla misura dei rispettivi diritti, non hanno convenuto o non sono riuscite a convenire diversamente sui particolari, ho ritenuto superfluo l'articolo e l'ho soppresso. S'intende che, se fra le parti non regni accordo neppure sugli accennati punti fondamentali, s'instaurerą il relativo giudizio, secondo le norme del codice di procedura civile.