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Articolo 1154 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa

Dispositivo dell'art. 1154 Codice Civile

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Ratio Legis

La disposizione in oggetto mira ad evitare l'acquisizione di beni di provenienza furtiva; l'acquisto dell'effettiva disponibilità della cosa da parte di chi, in buona fede, ritenga che chi la trasferisce ne sia il proprietario, non basta per permetterne l'acquisto, qualora se ne conosca l'illegittima provenienza.

Spiegazione dell'art. 1154 Codice Civile

La conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa o del titolo

Dopo quanto si è detto nella spiegazione dei precedenti articoli, la norma non richiede particolare illustrazione nè occorre precisare che il principio in essa stabilito trovi applicazione non solo con riferimento alla proprietà, ma in generale in relazione a tutti i diritti cui si applica l' art. 1153 del c.c.. Basterà rilevare da un lato come la sua collocazione in questa sede valga ad escludere che il principio da essa stabilito possa trovare applicazione all'infuori della materia mobiliare, dall'altro come, ove uno dei precedenti possessori abbia ricevuto la cosa in buona fede in forza di un titolo abile, il vizio della circolazione sia sanato e l'eventuale conoscenza dell'illegittima provenienza da parte dell'ultimo acquirente non abbia quindi nessun effetto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

544 L'art. 1154 del c.c., prevedendo l'ipotesi che l'acquirente conosca l'illegittima provenienza della cosa, dispone che in tal caso non gli giova l'erronea credenza che l'autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario. Incomberà pertanto al rivendicante provare il furto, l'abuso di fiducia, lo smarrimento, ecc. e la conoscenza che ne aveva il convenuto al momento dell'acquisto; incomberà, a sua volta, al convenuto provare che il vizio della circolazione venne effettivamente sanato. La disposizione, la quale risolve una questione vivamente dibattuta, è giustificata dal rilievo che la conoscenza, da parte dell'acquirente dell'illegittima provenienza della cosa è tale da imporgli le più rigorose cautele al fine di accertare la reale situazione giuridica dell'alienante.

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