Il titolare della servitù non ha facoltà di utilizzare l'acquedotto esistente
Lla servitù di acquedotto coattivo è, per il fondo servente, un onere con
duplice contenuto: sopportare il passaggio dell'acqua e sopportare la costruzione e l'impianto dell'acquedotto. Non rientra nel contenuto della servitù il dover sopportare da parte del proprietario del fondo servente anche il deflusso delle acque nell'acquedotto proprio, esistente già nel fondo.
Nella norma in esame ciò è statuito espressamente. La prima parte della disposizione secondo cui «
chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto », di per se, appare una superflua ripetizione della norma che le spese sono da sopportare dal proprietario del fondo dominante (
art. 1069 del c.c.). D'altronde, essa appare superflua anche a chi empiricamente consideri che sarebbe strano imporre al proprietario del fondo servente l'obbligo di costruire l'acquedotto.
Ma tutto diventa chiaro leggendo l'altra parte della disposizione secondo cui chi ha diritto di condurre acque «
non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti.... ». Diciamo fin da ora che cosa è necessario perché sia negata al titolare della servitù di acquedotto la facoltà di servirsi dell'acquedotto del fondo servente: bisogna che questo sia destinato al corso di altre acque. Pertanto, se è abbandonato, ben se ne può richiedere l'uso.
Il proprietario del fondo servente può impedire la costruzione del nuovo acquedotto
Nel comma secondo è riconosciuta al proprietario del fondo servente la facoltà di impedire la costruzione di nuovo acquedotto e consentire il passaggio nel proprio, già esistente. Tale facoltà, una volta esercitata,
annulla quella spettante al titolare della servitù di costruire l'acquedotto.
Le
condizioni perché ciò accada sono
molteplici. Anzitutto si può impedire l'apertura del nuovo acquedotto solo consentendo il passaggio delle acque nell'acquedotto, questo quindi deve essere già esistente. Inoltre, è necessario che il proprietario del fondo servente sia proprietario dell'acquedotto. Nel codice del 1865 si richiedeva pure che il proprietario del fondo servente fosse proprietario delle acque scorrenti nel suo acquedotto: tale condizione non è più richiesta. Anzi non è neppure necessario che il canale sia destinato al corso delle acque. Ultima condizione richiesta dalla legge è che dall'uso dell'acquedotto esistente non derivi un «
notevole pregiudizio alla condotta che si domanda ». Ciò vuol dire che piccoli inconvenienti od anche un qualche pregiudizio non fanno da ostacolo alla facoltà, spettante al proprietario del fondo servente, di pretendere che si faccia uso del suo acquedotto. Di impedimento è solo un «
pregiudizio notevole »: nel vecchio codice si diceva «
danno notabile », il che è lo stesso. In caso di contrasto, sarà l'autorità giudiziaria a stabilire se vi è o meno il pregiudizio notevole, si tratta di una
quaestio facti relativa alle modalità della costituzione della servitiù Tale pregiudizio vi sarebbe se le acque nuove da immettere, mischiandosi con quelle già defluenti, perdano le caratteristiche o le qualità necessarie per l'uso cui sono destinate.
Può introdurre le sue acque nel nuovo acquedotto
Una questione si poneva nel vecchio codice e può riproporsi nel nuovo: se l'acquedotto non esiste, e il titolare dell'acquedotto coattivo lo costruisce,
il proprietario del fondo servente può chiedere di introdurvi le sue acque? La risposta è affermativa, purché non arrechi un notevole pregiudizio alla condotta delle acque del titolare della servitù.
Indennità per il consenso all'uso dell'acquedotto esistente
Il proprietario del fondo servente che consente il passaggio delle acque nel proprio acquedotto già esistente ha diritto ad una indennità: questa si determina d'accordo fra le parti (
art. 1032 del c.c.) e, in mancanza, dall'autorità giudiziaria. I
criteri per la determinazione sono posti dalla legge: si deve avere riguardo all'acqua che si introduce, cioè al suo volume, alla sua qualità (es. acqua corrosiva), alla sua velocità; al valore dell'acquedotto; alle opere necessarie per il nuovo transito, cioè alla spesa che
una tantum si deve fare per rendere il canale adatto al nuovo transito; alle maggiori spese di manutenzione, di cui si può fare un calcolo approssimativo, in base ad un coefficiente di capitalizzazione.
Pubblica amministrazione
La facoltà del proprietario del fondo soggetto alla servitù di impedire la costruzione dell'acquedotto consentendo il passaggio nei propri acquedotti già esistenti non può esercitarsi nei confronti della pubblica amministrazione.
Facoltà di usare l'acquedotto esistente. Comunione delle acque
Un'ultima questione si pone: quando il proprietario del fondo servente consente il passaggio nel proprio acquedotto al titolare della servitù di acquedotto coattivo, sorge un
condominio fra l'uno e l'altro per l'acquedotto? La risposta è negativa: il titolare della servitù acquista una facoltà di usare dell'acquedotto, il cui proprietario deve
pati, tollerare. Nella legge non vi è alcuna traccia di costituzione di una comunione
, nè questa è necessaria.
La facoltà di usare dell'acquedotto è contenuta nel diritto di servitù, che, nella fattispecie in esame, ha per oggetto non solo il fondo, ma anche l'acquedotto: come il primo, cosi il secondo è una
res aliena rispetto al titolare della servitù.
E per le acque? Indubbiamente esse, scorrendo nello stesso canale, si confondono. per tale ragione, si può ammettere il sorgere di una
comunione sulle acque.