(massima n. 1)
L’art. 1034 c.c. – che trova applicazione ai fini della disciplina della costituzione della servitù coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie private di seconda categoria, giusta il rinvio operato dall’art. 5 del r.d. n. 1447 del 1912 – consente, tenuto conto della “ratio” della norma di evitare usi in aggravio o in conflitto di opere preesistenti, la costituzione di servitù coattiva di acquedotto mediante opere già esistenti sul fondo servente, oltre che quando lo offra il titolare di quest'ultimo, anche quando lo domandi l’avente diritto sul fondo dominante e non sussistano l’aggravio o il conflitto di uso che la norma tende ad evitare, in particolare ove il proprietario del fondo servente non prospetti la necessità o possibilità - da apprezzarsi da parte del giudice con congrua motivazione - di adibire dette opere per il corso di altre acque.