Surrogazione dell'indennità di assicurazione alla cosa
Le sorti del diritto dell'usufruttuario nel caso che la cosa perita sia assicurata sono state per la prima volta regolate dal codice: ora infatti l'art. 1018 ammette la surrogazione dell'indennità di assicurazione alla cosa quando l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione ovvero al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, dal che si può desumere, argomentando
a contrario, che nessun diritto spetta all'usufruttuario sull'indennità nel caso in cui la cosa sia stata assicurata dal proprietario e questi abbia provveduto al pagamento dei premi. Conclusione questa che era pacificamente ammessa anche secondo il vecchio codice.
Se invece l'usufruttuario ha assicurato la cosa (in nome proprio in nome del proprietario o per conto di chi spetta) o ha pagato i premi scaduti durante l'usufrutto (si noti che nel caso di usufrutto su eredità l'usufruttuario è tenuto a pagare i premi per il principio posto dall'
art. 1010 del c.c.) relativi a un contratto stipulato dal proprietario, il diritto di usufrutto si converte sulla indennità. Troverà quindi applicazione la norma dell'art.
1010 sia per quanto riguarda la necessità che il proprietario e l'usufruttuario concorrano alla riscossione dell'indennità sia per quanto riguarda l'investimento della somma liquidata dall'assicuratore.
Se la cosa è stata assicurata da un terzo per conto di chi spetta (
art. 1891 del c.c.), si ritiene che si verifichi ugualmente la surrogazione legale a favore dell'usufruttuario, il quale però dovrà rimborsare al terzo che ha provveduto all'assicurazione l'ammontare dei premi da questo pagati. Se egli non adempie a tale obbligo e il terzo ottiene il rimborso o dal proprietario o attraverso l'esercizio del privilegio sulla indennità (art. 731 del Libro delle Obbligazioni ult. comma), l'usufruttuario non avrà alcun diritto sulla indennità medesima.
Il principio della surrogazione dell'indennità alla cosa trova una
eccezione nel caso in cui la cosa perita o assicurata sia un edificio e il proprietario intenda impiegare l’indennità liquidata nella ricostruzione di esso. In tal caso la legge sancisce ancora una volta la prevalenza del diritto del proprietario alla ricostruzione (il che non toglie che alla riscossione dell'indennità debba sempre partecipare l'usufruttuario, soltanto non può opporsi a che la somma invece di essere investita in modo fruttifero sia impiegata nella ricostruzione), ma ne assicura la conciliazione con quello dell'usufruttuario stabilendo che l'usufrutto si trasferisce sull'edificio ricostruito. Si ha così un caso particolare di surrogazione reale in cui una
res nova prende il posto di quella perita.
Può darsi però che la
somma impiegata nella ricostruzione sia
diversa da quella riscossa a titolo di indennità. La legge prevede solo l'ipotesi che quella somma sia maggiore e stabilisce in tal caso che il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio sia limitato in proporzione della somma riscossa a titolo di indennità. Si verifica in tal caso una comunione di godimento tra proprietario e usufruttuario della quale questi potrebbe in ogni momento chiedere la divisione secondo le regole generali. Ma l'usufruttuario non potrebbe, se il proprietario non vi consente, rimborsare a questo la differenza e ottenere l'usufrutto sull'edificio intero. Se la somma impiegata nella ricostruzione è minore di quella pagata dall'assicuratore, è ovvio che l’usufruttuario, oltre che il diritto sull'edificio ricostruito, conserverà il suo diritto sulla parte residuale della indennità di assicurazione.
Nel Progetto preliminare la norma corrispondente all'attuale art. 1018 era coordinata a quella che imponeva all'usufruttuario l'obbligo di provvedere all'assicurazione della cosa oggetto dell'usufrutto e che invece è
scomparsa, come si è a suo luogo rilevato, nel testo definitivo. In tal modo la surrogazione reale non è più condizionata all'adempimento di un obbligo ma
all'esercizio di una facoltà da parte dell'usufruttuario.