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Articolo 997 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Impianti, opifici e macchinari

Dispositivo dell'art. 997 Codice Civile

Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva(1), l'usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire(2) durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni [1004], il proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità(3).

Note

(1) La disposizione si applica esclusivamente alle macchine comprese in un contesto di natura industriale, viceversa si rientra nell'ambito delle cose deteriorabili.
(2) A seguito della sostituzione, l'usufruttuario diventa proprietario delle cose staccate, mentre quelle nuove sono del proprietario.
(3) L'usufruttuario di un'azienda (v. 2561) non deve pregiudicare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti operando tutte le riparazioni necessarie, senza, peraltro, avere diritto ad alcuna indennità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

477 Le norme (art. 994 del c.c., art. 995 del c.c. e art. 996 del c.c.) relative all'usufrutto costituito su una mandria o un gregge, all'usufrutto costituito su cose consumabili e a quello costituito su cose deteriorabili, non divergono sostanzialmente dalle norme del codice del 1865 (articoli 483, 484 e 513). Quanto all'usufrutto su cose deteriorabili, non ho però riprodotto la parte finale dell'art. 484 del codice anteriore, poiché l'obbligo dell'usufruttuario di tenere indenne il proprietario delle cose deteriorate per dolo o colpa discende dal principio, successivamente affermato, che l'usufruttuario nel godimento della cosa deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 del c.c., secondo comma). Una particolare disposizione (art. 997 del c.c.) è dettata per il caso che l'usufrutto comprenda impianti, opifici o macchinari che abbiano una destinazione produttiva. E' evidente la necessità che di questi beni strumentali, in quanto interessano anche la produzione nazionale, sia conservata la piena efficienza. L'usufruttuario è tenuto pertanto a riparare e a sostituire, durante l'usufrutto, le parti che si logorano: gli è però riconosciuto il diritto verso il proprietario a una congrua indennità, al termine dell'usufrutto, quando abbia sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni. La restituzione delle scorte vive e morte del fondo è disciplinata dall'art. 998 del c.c.. Esse devono restituirsi in eguale quantità e qualità: l'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

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