La disciplina legislativa dell'
usufrutto (come quella identica dell'
affitto) considera l'
azienda come una
“universitas rerum”, cioè come un complesso di beni organizzati, anche se materialmente distinti, in vista di una finalità produttiva, talché tutti i beni che vi vengono eventualmente immessi dall'
usufruttuario, allo scopo di perseguire tale finalità, entrano a far parte integrante del complesso aziendale, ed il nudo proprietario ne acquista a titolo originario la proprietà in virtù della forza attrattiva propria della struttura unitaria della
universitas rerum, mentre l'usufruttuario (così come l'affittuario) ha solo diritto alla differenza in denaro tra la consistenza dell'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto (o dell'affitto) sulla base dei valori correnti a tale ultima data (Cass. n. 1668/1973).
L'
usufruttuario deve mantenere la destinazione dell'azienda e conservare la capacita produttiva, tanto in termini di efficienza dell'organizzazione e degli impianti, quanto in termini di conservazione dell'avviamento, avendo dunque il diritto-dovere di gestire l'azienda sotto la ditta precedente (FERRARI). Quello di gestione e oltre che un diritto, anche un dovere che va oltre la mera conservazione dei beni del complesso, in quanto mira a serbare l'avviamento dell'azienda (FERRARI). Al potere di gestione dell'usufruttuario si collega peraltro il suo potere di disporre dei beni dell'azienda, dovendo egli anzi disporre allorquando ciò corrisponda all'interesse dell'azienda (COLOMBO). L'esercizio di tale potere deve comunque avvenire nell'interesse dell'azienda, giacche un atto dispositivo compiuto non nell'interesse dell'azienda porterebbe inevitabilmente all'applicazione dell'art.
1015 (FERRARI). Tuttavia, in ogni caso di alienazione di un bene aziendale, l'usufruttuario ha l'obbligo di reintegralo, preventivamente o successivamente, non potendo l'usufruttuario diminuire le dimensioni dell'azienda, ne ridurre le normali dotazioni di scorte (COLOMBO). Peraltro, tutti i beni che vengono immessi nell'azienda da parte dell'usufruttuario, allo scopo di perseguire la finalità produttiva, entrano a far parte integrante del complesso aziendale, ed il nudo proprietario ne acquista la nuda proprietà (FERRARI).
Al termine dell'usufrutto il
concedente succede nei contratti pendenti, stipulati dall'usufruttuario e inerenti all'esercizio dell'azienda (FERRARI). Il terzo contraente non può recedere per giusta causa, a seguito del trasferimento del rapporto al nudo proprietario (COLOMBO). Il nudo proprietario non subentra nei crediti facenti capo all'usufruttuario, tranne che per quanto riguarda i crediti aventi ad oggetto il godimento di beni immessi nell'azienda da quest'ultimo (COLOMBO). Peraltro, il concedente non subentra neanche nei debiti contratti dall'usufruttuario, ne e responsabile riguardo ad essi verso i creditori (COLOMBO).