Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 592 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti o riconoscibili

Dispositivo dell'art. 592 Codice Civile

(1)Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli nati fuori dal matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Le residue disparità di trattamento sono state definitivamente superate dalla L. 219/2012, che ha operato la riforma della filiazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 592 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Enzo chiede
giovedģ 21/10/2010

“Sono un figlio naturale ed ho 55 anni.
Mia madre (che era nubile) è scomparsa 2 anni fa e non aveva intentato la causa per il riconoscimento di paternità in quanto non voleva più esporsi ad ulteriori umiliazioni.
Il mio presunto padre è morto 15 anni fa lasciando in eredità alla moglie e ai 2 figli legittimi un piccolo patrimonio, mentre a me non mi ha mai riconosciuto e dato nulla.
Ora io ho intentato la causa per l accertamento di paternità, l'esame del mio DNA riscontrato con quello dei figli legittimi è stato positivo ed a breve ci dovrebbe essere la sentenza di riconoscimento di paternità.
Vi chiedo:
1 - Il mantenimento è prescrittibile, e se lo fosse non sarebbe incompatibile con il mio caso visto che appena quest’anno, se va bene, sarò riconosciuto ?
2 - Oltre alla quota di legittima, posso chiedere io agli eredi (la vedova ed i figli legittimi) anche l'assegno di mantenimento ed eventualmente il risarcimento dei danni esistenziali considerando che mia madre non l’ha chiesto perché allora non ero riconosciuto?
Eventualmente per avere il risarcimento sul mantenimento devo fare un'altra causa separata o viene riconosciuto contestualmente nella sentenza di riconoscimento di paternità ?

Cordiali Saluti”

Consulenza legale i 23/11/2010

Ai sensi dell’art. 277 del c.c., la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.
Quanto ai diritti successori, la retroattività della dichiarazione giudiziale fino all’apertura della successione del genitore naturale si desume dall’art. 276 del c.c.. Il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre però dal giorno in cui la filiazione è stata dichiarata; da questo momento si prescrive anche l’azione di riduzione spettante al figlio.
Qualunque domanda relativa al risarcimento avrebbe dovuto essere inclusa nel ricorso per ottenere la declaratoria di paternità naturale. Il Giudice non potrà decidere al di là di quanto richiesto dalla parte nell’atto iniziale del procedimento.
Solo qualora il mantenimento venga a cessare per la morte del genitore della quale sia responsabile un terzo per fatto illecito, il figlio avrà diritto iure proprio nei confronti di quest’ultimo al risarcimento del danno, consistente nel pregiudizio economico per la cessazione del mantenimento, dal momento in cui si è verificato tale danno.