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Articolo 696 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Devoluzione al sostituito

Dispositivo dell'art. 696 Codice Civile

L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito(1).

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace(2).

Note

(1) Prima della morte dell'istituito il sostituto è titolare di un'aspettativa di diritto sull'eredità.
Solo con la morte dell'incapace, l'eredità si devolve al sostituto o, nel caso in cui non possa o non voglia accettare l'eredità, ai suoi eredi. Per esempio, se la morte del sostituto si verifica dopo l'apertura della successione dell'istituito ma prima dell'accettazione, il diritto di accettare si trasmette agli eredi del sostituto, coerentemente con le previsioni generali di cui all'art. 479 del c.c..
In seguito all'accettazione il sostituto diviene successore a titolo universale del testatore: solo nei suoi confronti si deve valutare l'eventuale indegnità (v. art. 463 del c.c.) o l'incapacità a ricevere per testamento (v. art. 596, 597, 598 del c.c.).
(2) La norma fa esclusivo riferimento alla vocazione legittima perchè, essendo l'istituito un incapace, è a lui precluso fare testamento. Se, però, prima dell'interdizione è stato redatto un valido testamento, la norma deve essere estesa anche agli eredi testamentari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

334 Due osservazioni sono state formulate sull'art. 696 del c.c., relativo alla devoluzione dell'eredità al sostituito. La prima, di carattere formale, non è stata accolta, poiché è tecnicamente più preciso dire «l'eredità si devolve» anziché «Si devolvono i beni». Ho invece adoperato la locuzione «i beni si trasmettono» nel secondo comma dell'articolo, dove effettivamente non viene più in considerazione l'eredità come universitas, ma i beni singoli come elementi del patrimonio dell'istituito, trasmissibili ai suoi eredi. Con l'altro rilievo, di carattere sostanziale, si sarebbe voluto stabilire che, se la sostituzione è a favore di un ente pubblico e questo si estingue prima della morte dell'istituito, la proprietà dei beni non si acquista definitivamente dallo stesso istituito, come dispone il testo dell'articolo, ma invece da quell'altro ente pubblico che ha raccolto i beni dell'ente estinto, a norma delle disposizioni sull'estinzione delle persone giuridiche. Ma non mi è sembrato opportuno convenire in questa proposta, la quale avrebbe portato a disporre coattivamente una sostituzione a favore di un ente diverso da quello voluto dal testatore. Naturalmente, non resta escluso che la soluzione proposta possa essere adottata nel caso in cui non si abbia vera e propria estinzione dell'ente, ma bensì una semplice trasformazione, che non fa cessare la personalità dell'ente stesso. Di un'altra modificazione occorre dar conto. L'art. 234 del progetto definitivo dichiarava la sostituzione lesiva della legittima valida soltanto per la parte disponibile. Questa disposizione è stata ritenuta superflua. Aderendo al rilievo, non ho avuto difficoltà a sopprimere la norma, in quanto il principio della validità parziale di una siffatta sostituzione risulta implicitamente dall'art. 692 del c.c., che ammette il fedecommesso nei limiti della disponibile.

Massime relative all'art. 696 Codice Civile

Cass. civ. n. 11968/2004

Per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151 — a norma della quale sono salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori alla data di entrata in vigore di essa legge — e per il principio del favor testamenti alla sostituzione fidecommissaria contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, si applica l'art. 696 c.c. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione avvenga dopo l'abrogazione della medesima, e pertanto, ai sensi del quarto comma di detta norma, se il primo beneficiato rinunzi all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'ereditą si devolve al sostituito.

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