(massima n. 1)
Per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151 a norma della quale sono salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori alla data di entrata in vigore di essa legge e per il principio del favor testamenti alla sostituzione fidecommissaria contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, si applica l'art. 696 c.c. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione avvenga dopo l'abrogazione della medesima, e pertanto, ai sensi del quarto comma di detta norma, se il primo beneficiato rinunzi all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'ereditą si devolve al sostituito.