L'amministrazione(1)[641 c.c.] spetta alla persona a cui favore č stata disposta la sostituzione [688 c.c.](2), ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento(3) [674 ss. c.c.].
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo [565 c.c.].
In ogni caso l'autorità giudiziaria(4), quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti [643 c.c., 22 c.p.c.].
Note
(1)
Quella di cui all'art.
641 del c.c..
(2)
Ossia colui che è nominato erede qualora non si verifichi la condizione sospensiva (es. "nomino mio erede Tizio se questi prenderà la laurea in giurisprudenza entro il 2012, in caso contrario nomino Sempronio": in pendenza della condizione, sarà nominato amministratore Sempronio).
(3)
Ove non vi siano i presupposti per procedere alla nomina secondo le modalità di cui alla nota precedente (es. manca l'indicazione di un sostituto), vengono nominati amministratori coloro in favore dei quali, in caso di mancata verificazione dell'evento, opera l'accrescimento (v. art.
674 ss. del c.c.).
(4)
Ossia il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (v. art.
456 del c.c.).