Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente [462 c.c.]. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa(1)(2).
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre(3).
Note
(1)
Se il testatore indica sia il padre che la madre, la rappresentanza spetta a entrambi congiuntamente. La morte di uno dei due genitori impedisce che la disposizione abbia effetto, in quanto il figlio del superstite, non essendo figlio della coppia, non può considerarsi quello indicato dal testatore quale erede.
(2)
Ove la persona del rappresentante non coincida con quella dell'amministratore, al primo competono gli atti cautelativi e conservativi, non la partecipazione agli atti posti in essere dall'amministratore.
(3)
Il comma è stato così sostituito dall'art. 84, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.