Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [633, 1353 c.c.] o dopo un certo tempo(1) [637 c.c.], l'onerato può essere costretto(2) a dare idonea garanzia(3) [1179 c.c.] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [641 c.c., 119, 750 c.p.c.].
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a terminefinale [637, 707 c.c.](4).
Note
(1)
Ossia a termine iniziale.
(2)
I soggetti ai quali verrebbe devoluto il legato al verificarsi della condizione o alla scadenza del termine possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art.
750 del c.p.c.).
(3)
La garanzia può consistere in somma di denaro. Si può prestare anche una garanzia reale, ad es. l'ipoteca (v. art.
2808 del c.c.) o personale, ad es. la fideiussione (v. art.
1936 del c.c.).
(4)
Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art.
641 c. 2 del c.c.).