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Articolo 506 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Procedure individuali

Dispositivo dell'art. 506 Codice Civile

Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 498, non possono essere promosse procedure esecutive(1) a istanza dei creditori(2). Possono tuttavia essere continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo stato di graduazione previsto dall'articolo 499.

I crediti a termine diventano esigibili [1186 c.c.](3). Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito è munito di garanzia reale su beni la cui alienazione non si renda necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.

Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'art. 498 è sospeso il decorso degli interessi dei crediti chirografari [1282 c.c.]. I creditori tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli eventuali residui.

Note

(1) E' però consentito procedere con azioni di accertamento, di condanna e con la procedura di fallimento. Può, altresì, essere richiesto il sequestro conservativo (v. art. 2905 del c.c.).
(2) Il divieto vale anche per i legatari (v. art. 649 del c.c.).
(3) I crediti sottoposti a termine non ancora scaduto divengono immediatamente esigibili.

Ratio Legis

La norma preclude ai creditori di intraprende azioni esecutive individuali dopo che l'erede abbia pubblicato la data entro la quale procedere con la dichiarazione dei crediti di cui all'art. 498 del c.c. poichè la liquidazione dei creditori deve avvenire esclusivamente in base allo stato di graduazione.
Si considerano, poi, esigibili anche i crediti sottoposti a termine non ancora scaduto per rendere più veloci e fruttuose le operazioni di liquidazione, con l'eccezione dei crediti privilegiati e ipotecari. In tale ultimo caso, infatti, si ritiene che la causa di prelazione costituisca una garanzia sufficiente per il creditore.

Spiegazione dell'art. 506 Codice Civile

La norma in esame garantisce che venga rispettata la par condicio creditorum e che dunque i creditori ereditari, in pendenza della procedura di liquidazione concorsuale, vengano soddisfatti esclusivamente sulla base dello stato di graduazione così come predisposto ai sensi dell'art. 498 del codice civile.
Viene in tal modo fissato definitivamente per tutti i creditori e i legatari il valore del patrimonio ereditario destinato alla liquidazione dei crediti e dei legati.

A tal fine il legislatore ha previsto:
- in capo ai creditori ereditari il divieto di promuovere procedure esecutive individuali;
- l'esigibilità dei crediti a termine al fine di garantire la sicura soddisfazione del credito stesso;
- la sospensione del corso degli interessi relativi ai crediti chirografari.
La norma si riferisce alla sola procedura concorsuale di liquidazione.

Il divieto di promuovere azioni esecutive si applica anche ai legatari.

I creditori ereditari e i legatari potranno tuttavia promuovere azioni di accertamento e di condanna.
La dottrina e la giurisprudenza ritengo ammissibile che possa essere autorizzato e convalidato il sequestro conservativo che tuttavia non potrà convertirsi in pignoramento.

La procedura fallimentare atteso l'interesse pubblicistico che la stessa persegue prevale sulla procedura di liquidazione concorsuale.
Il fallimento del de cuius potrà dunque essere richiesto tanto pendente la procedura di liquidazione concorsuale quanto in seguito al rilascio dei beni da parte dell'erede ai sensi dell'art. 507 del codice civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

248 Il gruppo di norme sulla procedura concorsuale (articoli 498-506) riproduce quasi integralmente la disciplina dettata dal progetto definitivo. Tralasciando gli emendamenti di natura formale, due punti, meritano particolare rilievo. Il primo riguarda l'art. 46, capoverso, del testo precedente (art. 501), che attribuiva all'autorità giudiziaria del luogo dell'aperta successione la cognizione del reclami contro lo stato di graduazione: trattandosi di norma di diritto processuale, essa è stata soppressa in sede di coordinamento perciò inserita nel codice di procedura civile (articolo 778). L'altro rilievo concerne la questione del decorso degli interessi dei crediti. Considerando che la consistenza del passivo, per le esigenze stesse della procedura concorsuale, a un dato momento deve essere fissata, ho inserito una disposizione che stabilisce la sospensione degli interessi — limitatamente, però, ai soli crediti chirografari, come nel testo coordinato è stato messo in maggiore rilievo, in coerenza ai principii che regolano le procedure concorsuali — dall'inizio della procedura, senza tuttavia escludere il diritto dei creditori al collocamento, compiuta la liquidazione, degli interessi sugli eventuali residui (art. 506 del c.c.). Era poi logico inserire nello stesso articolo la norma delle disposizioni per l'attuazione del precedente testo (art. 5, primo e secondo comma), che rendeva possibile la continuazione delle procedure esecutive individuali in corso.
249 Ho, infine, apportato due perfezionamenti alle norme del progetto definitivo in tema di procedura concorsuale. Col primo di essi, che in verità ha carattere generale, in quanto concerne l'istituto del beneficio d'inventario anche fuori dei casi della procedura concorsuale, ho voluto esplicitamente fissare la regola (art. 505 del c.c.) che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto o dai legatari, per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori. Col secondo emendamento ho attenuato il rigido principio che nella procedura concorsuale i crediti a termine diventano esigibili (art. 506 del c.c.). In verità questa regola, per il carattere assoluto che aveva secondo il progetto definitivo, si sarebbe risolta in un onere Ingiustificato a carico del debitore in relazione a quei crediti, muniti di garanzia reale su beni, la cui alienazione non si rendesse necessaria ai fini della liquidazione e quando la garanzia stessa fosse idonea ad assicurare il soddisfacimento integrale dei crediti. Contemperendo l'equa tutela del debitore con le esigenze della procedura concorsuale, ho stabilito nell'art. 506 che, quando ricorrono le condizioni anzidette, resta fermo i1 beneficio del termine.

Massime relative all'art. 506 Codice Civile

Cass. civ. n. 8104/2016

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale. (Rigetta, App. Lecce, Sez. Dist. di Taranto, 01/10/2010).

Cass. civ. n. 28749/2008

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del "de cuius" possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 cod. civ., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso; nè osta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi la costituzione in fondo patrimoniale dei beni personali dell'erede. (Rigetta, App. Napoli, 29 dicembre 2003).

Cass. civ. n. 25670/2008

In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, primo comma, cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 cod. civ.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2, cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. (Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso). (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Taranto, 10 marzo 2004).

Cass. civ. n. 4704/2001

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall'art. 506 c.c., si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni di accertamento e di condanna con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può trovare soddisfazione nell'ambito della stessa sull'eventuale residuo ex artt. 502 e 506 c.c.

Cass. civ. n. 11848/1991

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata i creditori del de cuius possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poichè detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso. In tal caso la sentenza di condanna emessa nel giudizio ordinario nei confronti dell'erede beneficiato dall'autore di un atto illecito, può legittimamente comprendere nella liquidazione del danno gli interessi compensativi maturati anche successivamente alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia dell'invito ai creditori previsto dall'art. 498 c.c., data alla quale l'art. 506 c.c. arresta il decorso degli interessi dei crediti chirografari, trovando tale titolo soddisfazione sul residuo solo in caso di incapienza dei beni ereditari.

Cass. civ. n. 4070/1974

In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del defunto possono iniziare contro l'erede azione di condanna (ordinaria o monitoria) e ciò non solo se abbiano anche presentato la dichiarazione di credito prevista dall'art. 498 c.c., ma pure se abbiano presentato reclamo ai sensi dell'art. 501 c.c. allo stato di graduazione, stante l'autonomia e, quindi, la possibilità di coesistenza dei due procedimenti e salvo la facoltà di sospendere il secondo giudizio fino all'esito di quello ordinario, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso.

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