(massima n. 1)
In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'ereditą beneficiata, il divieto posto dall'art. 506 c.c. di promuovere procedure individuali concerne unicamente le azioni esecutive, sicché non impedisce ai creditori ereditari di promuovere nei confronti dell'erede azioni di accertamento e di condanna per procurarsi un titolo giudiziale - accertativo o esecutivo - azionabile per soddisfarsi sul residuo della procedura concorsuale. (Rigetta, App. Lecce, Sez. Dist. di Taranto, 01/10/2010).