Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2597 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Dispositivo dell'art. 2597 Codice Civile

Chi esercita un'impresa [2082] in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare [2932] con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento [1679, 1680].

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare l'impresa che lavora in condizione di monopolio di diritto e non è estensibile a chi opera in condizione di monopolio di fatto, ovvero a chi pur non avendo un'esclusiva, rivesta una posizione dominante all'interno del mercato.

Spiegazione dell'art. 2597 Codice Civile

Nei contratti di somministrazione di servizi pubblici essenziali (ad esempio energia elettrica) l'inserimento di diritto di modifiche al regolamento contrattuale in forza dell'art. 1339 determina un nuovo momento genetico del rapporto dal quale discende l'obbligo per il contraente monopolista di applicare uniformemente, ove richiesto, le nuove condizioni generali di utenza anche ai rapporti già in essere, in forza dell'obbligo di parità di trattamento di cui alla norma in commento.

Nei contratti di fornitura attinenti a servizi pubblici essenziali, deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell'ente fornitore di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell'autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). Peraltro, tenendo conto dell'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui alla norma, l'esercizio di detta facoltà e legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque.

L'obbligo di contrattare previsto dalla norma per colui che esercita un'impresa in condizione di monopolio, comportando un limite all'autonomia negoziale del privato ed una deroga al principio generale della libertà contrattuale, costituisce il naturale correttivo che assicura all'utente o al consumatore la possibilità del servizio. E, in caso di inadempimento dell'obbligo di contrarre, l'autorità giudiziaria può sostituirsi alla parte inadempiente e costituire fra le due parti il rapporto giuridico, mediante sentenza che produce gli effetti stessi del contratto non concluso.

In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460, sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461, sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461, come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, r.d. n. 267/1942 (l. fall.), non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa (Cass.S.U., n. 1232/2004).

Massime relative all'art. 2597 Codice Civile

Cass. civ. n. 18833/2008

In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dal grossista farmaceutico a titolo di corrispettivo per le forniture di medicinali effettuate in favore di un farmacista poi fallito, non pub essere invocata, quale causa di esenzione, la qualificazione dell"'accipiens" quale monopolista legale (ai sensi dell'art. 2597 cod. civ tenuto a contrattare con chiunque richieda le prestazioni), non essendo idoneo in proposito il richiamo al r.d. n. 1706 del 1938, che all'art. 38 pone l'obbligo in capo al farmacista (e non al fornitore) di procurare le specialità medicinali nazionali "nel più breve tempo possibile" e all'art. 46 precisa le caratteristiche soggettive degli interessati a tali forniture, trattandosi di norme che non configurano affatto una posizione di monopolio legale, ma solo accentuano gli ordinari parametri di diligenza nell'adempimento.

Cass. civ. n. 11350/1998

L'art. 67 l. fall., nel prevedere l'esperibilità dell'azione revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, presuppone che il creditore soddisfatto abbia avuto la possibilità, conoscendo l'insolvenza del debitore, di sospendere o rifiutare la propria prestazione; ne consegue che, nella ipotesi di contratti di somministrazione in regime di monopolio, poiché ai sensi dell'art. 2597 c.c., l'obbligo del monopolista di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa riguarda non solo la fase genetica ma anche quella funzionale del rapporto, (dovendosi ritenere che il legalmonopolista non può rifiutarsi non solo di concludere il contratto, ma anche di eseguire la prestazione, senza che abbiano alcun rilievo le condizioni personali o patrimoniali dell'utente al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione) i pagamenti effettuati dal somministrato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67 l. fall., attesa l'impossibilità, per il creditore soddisfatto, di avvalersi della previsione di cui all'art. 1461 c.c.

Cass. civ. n. 10249/1998

L'art. 2597 c.c. pone a carico di colui che esercita un'impresa in condizione di monopolio l'obbligo di «contrattare» con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, non anche l'obbligo legale di fornire la prestazione richiesta, a prescindere dalla stipulazione del contratto.

Cass. civ. n. 12196/1990

Il cosiddetto obbligo di contrarre — stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico — comporta che l'imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali all'uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall'atto di concessione ovvero (come accade per l'Enel) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., onde è necessario che la richiesta dell'utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso e possono legittimare dati criteri di priorità o limitazioni quantitative e qualitative nella stipulazione dei contratti, ancorché in osservanza del principio della parità di trattamento. (Nella specie, sancendo tale principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la nullità di un contratto di somministrazione di energia elettrica, senza indicare se tale contratto contenesse in parte qua condizioni difformi da quelle normalmente praticate dal monopolista legale per rapporti analoghi).

Cass. civ. n. 7159/1990

Nel contratto di fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel (il quale, pur vertendosi in tema di servizio pubblico essenziale reso da un ente strumentale dello Stato, ha natura privatistica), deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell'ente medesimo di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell'autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). Peraltro, tenendo conto dell'obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all'art. 2597 c.c., l'esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque (nella specie, in quanto nel nuovo contratto l'Enel voleva inserire la previsione di mutabilità della tensione, con onere dell'utente di provvedere a proprie spese ai conseguenziali adeguamenti dei propri impianti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!