(massima n. 1)
In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti dal grossista farmaceutico a titolo di corrispettivo per le forniture di medicinali effettuate in favore di un farmacista poi fallito, non pub essere invocata, quale causa di esenzione, la qualificazione dell"'accipiens" quale monopolista legale (ai sensi dell'art. 2597 cod. civ tenuto a contrattare con chiunque richieda le prestazioni), non essendo idoneo in proposito il richiamo al r.d. n. 1706 del 1938, che all'art. 38 pone l'obbligo in capo al farmacista (e non al fornitore) di procurare le specialitą medicinali nazionali "nel pił breve tempo possibile" e all'art. 46 precisa le caratteristiche soggettive degli interessati a tali forniture, trattandosi di norme che non configurano affatto una posizione di monopolio legale, ma solo accentuano gli ordinari parametri di diligenza nell'adempimento.