(massima n. 1)
Nel contratto di fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel (il quale, pur vertendosi in tema di servizio pubblico essenziale reso da un ente strumentale dello Stato, ha natura privatistica), deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltā dell'ente medesimo di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell'autoritā di vigilanza (posto che limiti alla libertā negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). Peraltro, tenendo conto dell'obbligo di contrattare e di osservare paritā di trattamento, di cui all'art. 2597 c.c., l'esercizio di detta facoltā č legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresė obiettivamente ragionevoli ed eque (nella specie, in quanto nel nuovo contratto l'Enel voleva inserire la previsione di mutabilitā della tensione, con onere dell'utente di provvedere a proprie spese ai conseguenziali adeguamenti dei propri impianti).