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Articolo 2560 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Debiti relativi all'azienda ceduta

Dispositivo dell'art. 2560 Codice Civile

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito(1).

Nel trasferimento di un'azienda commerciale [2556] risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda [1546, 2160], se essi risultano dai libri contabili obbligatori [2214].

Note

(1) Non vi può essere una novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale.

Ratio Legis

La norma ripartisce tra cedente e cessionario la responsabilità per i debiti sorti anteriormente alla cessione d'azienda, conformemente al principio generale che condiziona la sostituzione del debitore alla manifestazione del consenso da parte dei creditori.
La ratio della disposizione, in particolare del suo secondo comma, viene dunque generalmente individuata nell'esigenza di tutelare il terzo creditore, di fronte ad un fatto, e cioè il trasferimento dell'azienda, che priva l'originario debitore di quella che normalmente costituisce la componente principale del suo patrimonio (COLOMBO).

Spiegazione dell'art. 2560 Codice Civile


La norma fissa i presupposti della responsabilità del cedente e del cessionario d'azienda per i debiti relativi all'azienda ceduta.
La disposizione si applica ai cd. debiti puri, cioè a quelli aventi fonte extracontrattuale, nonché a quelli nascenti da contratti con prestazioni a carico del solo alienante dell'azienda, e, infine, a quelli scaturenti da contratti bilaterali, qualora il terzo contraente abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

In tali casi, si dispone espressamente che il cedente rimanga responsabile per i debiti ceduti salvo affiancare alla responsabilità del cedente quella del cessionario, relativamente ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili (e che, pertanto, si presumono conosciuti dal cessionario).

La norma in esame, occupandosi solo del profilo della responsabilità, nulla dispone in ordine alla successione o meno dell'acquirente nella posizione debitoria del cedente.
Di qui nasce il problema se i debiti si trasferiscano automaticamente all'acquirente o se occorra a tal fine un espresso patto di accollo tra le parti del negozio traslativo dell'azienda. Sembra a tal proposito preferibile la tesi che prospetta la necessità di stipulare un accessorio patto di accollo.

E' infine controverso se l'espressione “vi hanno consentito” vada riferita alla liberazione dell'alienante ovvero al trasferimento dell'azienda nel suo , e dunque se il consenso dei creditori debba avere ad oggetto specificatamente la prima (MARTORANO) o genericamente il secondo (AULETTA). Generalmente si ammette che laddove la cessione sia accompagnata da un espresso patto di accollo, il consenso dei creditori dovrà riguardare il trasferimento d'azienda; qualora tale patto non sia stipulato, invece, i creditori dovranno specificamente acconsentire alla liberazione del cedente.

In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo (Cass. n. 4726/2002).

Massime relative all'art. 2560 Codice Civile

Cass. civ. n. 4248/2023

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto.

Cass. civ. n. 11678/2022

In tema di responsabilità del cessionario del ramo di azienda per i debiti del cedente, il principio della inerenza del debito, desumibile dall'art. 2560 c.c., è applicabile anche ai debiti tributari a condizione che il contribuente provi che sia stato ceduto un ramo di azienda, inteso come entità economica organizzata in maniera stabile rispetto alla azienda principale, dotata di una sua autonomia funzionale; il contribuente è tenuto, altresì, a provare, tramite esibizione dei libri contabili nonché del certificato previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che il debito tributario del quale viene preteso il pagamento non inerisce al ramo di azienda ceduto, ma è riconducibile ad altro ramo aziendale, rimasto di proprietà del cedente ovvero ceduto a terzi.

Cass. civ. n. 23881/2021

In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell'assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni; solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti.

Cass. civ. n. 13903/2020

In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 24/04/2018)

Cass. civ. n. 32134/2019

In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario - fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori - deve essere applicato considerando la "finalità di protezione" della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.

Cass. civ. n. 8539/2018

In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui di essi risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché risultino dai libri contabili obbligatori, si applica ai debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, questi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserisce nell'ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.

Cass. civ. n. 22418/2017

L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto,non sia stata provata.

Cass. civ. n. 13319/2015

In caso di cessione di ramo d'azienda, l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto.

Cass. civ. n. 6107/2013

In tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo al cui esito sia stata pronunciata una sentenza poi azionata in via esecutiva, è opponibile al cessionario il titolo conseguito dal ceduto nei confronti del cedente, relativo ad un rapporto contrattuale d'impresa non del tutto esaurito.

Cass. civ. n. 23828/2012

In tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili, è dettata non solo dall'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con l'impresa e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell'ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell'indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un'annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro.

Cass. civ. n. 20153/2011

In tema di cessione d'azienda, la previsione, di cui al secondo comma dell'art. 2560 c.c., della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori di questa, e non dell'alienante, sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell'eventuale coobbligato in solido. Ciò comporta, sul piano processuale, la conservazione da parte del cedente della legittimazione ad agire, relativamente al contratto che si riferisce all'attività connessa all'acquisto dell'azienda, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine per l'impugnazione per effetto dell'inerzia del cedente l'azienda comporta l'inammissibilità dell'impugnazione da parte del cessionario e l'impossibilità della integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente quale unico soggetto legittimato all'impugnazione.

Cass. civ. n. 22199/2010

In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.l.vo 1° settembre 1993, n. 385, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità. Ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria ricompresa tra debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa, e già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti.

Cass. civ. n. 29653/2008

In tema di trasferimento d'azienda, in caso di donazione di una ditta individuale a due soggetti e di successiva costituzione di una società di persone tra loro, si verifica una duplice cessione di azienda, in quanto i due donatari divengono titolari nello stesso momento di una posizione imprenditoriale derivante dalla comproprietà dell'azienda donata nella sua unità e devono essere considerati soci di fatto della società, poi regolarizzata, secondo il modello legale della società di persone; pertanto, non essendovi discontinuità nella vita aziendale che dalla conduzione individuale passa alla conduzione societaria, prima irregolare e poi legalizzata, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ dei debiti relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, continua a rispondere l'alienante, salva diversa volontà dei creditori, ma solidalmente risponde anche l'acquirente, ove i debiti risultino dai libri sociali obbligatori, mentre deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2558 cod. civ., che si riferisce alla diversa ipotesi di cessione dei contratti aziendali (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la legittimazione passiva della società di persone, a fini di recupero di un debito IVA dell'azienda individuale, ancorché i termini per la relativa dichiarazione fossero scaduti al momento della donazione).

Cass. civ. n. 10676/2008

La società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa.

Cass. civ. n. 19454/2004

Il conferimento di una azienda individuale in una società di persone equivale ad una cessione della medesima in favore della società conferitaria e, pertanto, alla fattispecie è applicabile l'art. 2560, c.c., con la conseguenza che la società conferitaria risponde dei debiti, inerenti l'azienda risultanti dai libri contabili obbligatori, ed il conferente non è liberato dai debiti suddetti, se il creditore non vi abbia consentito, restando escluso che la mera conoscenza del conferimento da parte del creditore e l'assenso ad emettere le fatture a nome della società conferitaria equivalgano a consenso alla liberazione del conferente dalla responsabilità per i succitati debiti.

Cass. civ. n. 11318/2004

In tema di cessione di azienda, il regime fissato dall'art. 2560, secondo comma, c.c., con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorché essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. Ed infatti, in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda.

Cass. civ. n. 8179/2001

In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, secondo comma, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre il diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, secondo comma, c.c.), restando estraneo al rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.

Cass. civ. n. 8363/2000

In tema di cessione d'azienda, a norma dell'art. 2560 c.c. l'acquirente risponde solo dei debiti inerenti all'azienda che risultino dai libri contabili; l'iscrizione nei libri contabili si configura, pertanto, come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica.

Cass. civ. n. 1429/1999

In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.

Cass. civ. n. 12739/1998

Il fenomeno di una azienda individuale conferita in società di capitali, estraneo alle ipotesi previste dall'art. 2498 c.c., configura un conferimento in natura con l'acquisto della posizione di socio da parte del titolare dell'azienda. Indefettibile presupposto per l'operatività di detta norma è infatti l'esistenza di una società sia pure irregolare, da trasformare in altra di tipo legale, mentre il conferimento in società di una azienda equivale ad una cessione di azienda in favore della società conferitaria con la conseguenza che quanto ai debiti dell'azienda medesima anteriori al trasferimento, trova applicazione l'art. 2560 c.c. secondo cui il cedente non è liberato se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, onde cedente e cessionario sono responsabili in via solidale verso i terzi creditori.

Cass. civ. n. 6173/1998

L'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare fra gli elementi costitutivi del proprio diritto anche detta iscrizione, e se il giudice non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto non sia stata provata.

Cass. civ. n. 4367/1998

A norma dell'art. 2558 c.c. perché si realizzi l'automatismo della successione nei contratti da parte dell'acquirente dell'azienda occorre che si tratti specificamente di contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale e a prestazioni corrispettive non ancora eseguite (o esaurite). Diversamente, per quanto concerne i debiti anteriori all'alienazione, l'art. 2560 c.c. prevede un loro accollo cumulativo ex lege all'acquirente, ma alla condizione che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso con il quale si censurava la sentenza d'appello per avere ritenuto che i debiti dell'appaltatrice cedente verso il terzo danneggiato, essendo fuori dal sinallagma del contratto d'appalto non potevano ricadere sull'acquirente dell'azienda, se non alla condizione, non sussistente, della loro inclusione nei libri contabili obbligatori dell'impresa alienante).

L'acquirente di azienda non subentra automaticamente, ex art. 2558 c.c., anche nelle obbligazioni risarcitorie per danni cagionati a terzi dall'appaltatore alienante durante l'esecuzione di lavori in appalto; ma di tali obbligazioni può rispondere, ai sensi del successivo art. 2560, solo in via cumulativa e sempre che risultino dai libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta.

Cass. civ. n. 4351/1997

Quando è conferita in società un'azienda, il conferimento equivale — con riferimento ai debiti dell'azienda conferita risultanti dai libri contabili — ad una cessione d'azienda in favore della società conferitaria, e pertanto, ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario è responsabile al pari del cedente di detti debiti verso i terzi creditori che, a prescindere dalla regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, possono pretendere l'adempimento anche immediatamente dal cessionario. Ne consegue che, ai fini della valutazione della esposizione patrimoniale della società conferitaria, va tenuto conto anche delle responsabilità per i debiti delle aziende conferite, onde, nel caso in cui, fallita la società conferitaria, il curatore agisca per la revoca dei pagamenti ex art. 67 1. fall., la prova della scientia decotionis da parte dell'accipiens può essere tratta, per via presuntiva, anche dalla conoscenza dell'esposizione patrimoniale delle aziende conferite.

Cass. civ. n. 2108/1994

Agli effetti dell'art. 2560, secondo comma, c.c. il quale richiede come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio della azienda trasferita, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, l'obbligatorietà prevista dagli artt. 25 e 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 della tenuta del registro degli acquisti non costituisce da sola elemento sufficiente per ritenere sussistente una completa equiparazione dei libri e dei registri Iva ai libri contabili obbligatori previsti dal codice civile all'art. 2214, cui si riferisce l'art. 2560, giacché, mentre l'efficacia probatoria di questi ultimi deriva espressamente dalla normativa codicistica (artt. 2709, 2710) ed attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, i registri Iva non hanno alcuna rilevanza probatoria nei rapporti di debito e di credito registrati, ma svolgono solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale e sono diretti da un Iato a consentire al contribuente l'esatto versamento dell'imposta e, dall'altro, a permettere il controllo degli uffici.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2560 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ANTONIO O. chiede
venerdì 02/04/2021 - Puglia
“Buongiorno,
in riferimento alla cessione/conferimento ramo di azienda nutro qualche dubbio in merito ai rischi in capo al cessionario in caso di responsabilità solidale per i debiti del cedente.
In base all'art 2560 comma 2 del codice civile, dei debiti del cedente, riferibili al ramo di azienda ceduto/conferito, ne risponde il cessionario purché risultino dai libri contabili obbligatori. Il mio dubbio è il seguente: il cessionario per i debiti risultanti dai libri obbligatori non ceduti/conferiti, riferibili al ramo di azienda ceduto, ne risponde nei limiti del valore dell'azienda ceduta/conferita o per la totalità del debito?
Esempio:
Debito v/fornitori € 100.000
Valore dell'azienda ceduta € 30.000
Il cessionario è solidale con il cedente per 100.000 € o per 30.000 €?”
Consulenza legale i 10/04/2021

L’art. 2560, 2 comma, c.c. stabilisce una responsabilità congiunta del cedente/venditore e cessionario/acquirente per i debiti relativi all'azienda ceduta, in caso questi ultimi risultino dai libri contabili obbligatori. Tale responsabilità congiunta non trova applicazione quando si tratti di debiti che non si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma dell'art. 2558 c.c..

La responsabilità che deriva da tale disposizione normativa viene inquadrata dalla giurisprudenza nella fattispecie dell’accollo cumulativo ex lege che dà luogo ad una solidarietà in forza di legge tra l'alienante e l'acquirente dell'azienda commerciale.

Venendo alla risposta al quesito, si evidenzia come l’accollo ex lege del cessionario/acquirente comporti una responsabilità dello stesso per l’intero debito che risulta dai libri obbligatorio e non solo nei limiti del valore dell’azienda ceduta.

Ovviamente, solo l'iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori può comportare una responsabilità, solidale con quella dell'alienante, per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda acquistata, anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori. Il terzo creditore che intende rivalersi sull'acquirente dell'azienda per tali debiti sarà onerato di provare tale elemento.

Grazia C. chiede
sabato 06/03/2021 - Puglia
“Gentili avvocati buongiorno, sono la signora Grazia, Titolare di un agenzia viaggi, con la presente sono a chiederle una consulenza determinante al fine dell'atto notarile. Ho stipulato un preliminare di cessione di ramo d'azienda: "licenza con conducente", ( in allegato) con una ditta individuale noleggiatore di autobus, che dispone anche di altre 3 licenze per il suo lavoro. L'accordo prevede il rogito entro il 31/10/2021. Ho preso questo tempo per effettuare alcune verifiche. Soprattutto in base all'articolo 2560 alienazione dei debiti da cedente ad acquirente, ho chiesto che venisse prodotto il certificato dei carichi pendenti, (in allegato), il libro giornale, il libro degli inventari, e le altre scritture previste dalla legge. Il suo commercialista non ha potuto (o voluto) consegnarmi le scritture private tranne il certificato, perché dice che l'azienda è in regime semplificato e non ha questi elementi da mostrare. Il valore del ramo d'azienda come sarà descritto nel rogito, è di €. 4.000/5.000€.
Per stare tranquilla e non correre rischi in seguito, vorrei chiederle come mi devo tutelare. Quali ricerche posso fare o far effettuare con il suo consenso scritto che ha deliberato con firma nella promessa di vendita, quali difese deve attuare il notaio nell'atto per la mia salvaguardia. Le invio copia del preliminare cancellando gli indirizzi e quant'altro per privacy e attendo sue. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 12/03/2021
L’art. 2560 del c.c. detta la disciplina della successione dei debiti aziendali nella cessione d’azienda.
Al comma 2 è prescritto che anche l’acquirente risponde dei debiti aziendali se risultano dai libri contabili obbligatori.
L’acquirente, pertanto, è obbligato in solido al pagamento dei debiti dell’azienda acquistata insieme all’alienante; lo è soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori.
Si deve, comunque, evidenziare che al primo comma è stabilito che l'alienante non è comunque liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, a meno che non risulta che i creditori vi hanno consentito.

In caso di cessione di ramo d’azienda, la Suprema Corte ha statuito che: “l'acquirente, pur in presenza di una contabilità unitaria, risponde, a norma dell'art. 2560 cod. civ., dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione, però, che siano inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto” (Cassazione civile, sez. III, 30 giugno 2015, n. 13319).

Se un soggetto adotta il regime della contabilità semplificata, come nel caso di specie, non è obbligato a redigere il bilancio; inoltre, come affermato dal commercialista del cedente, è effettivamente esonerato dalla tenuta di scritture contabili quali il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie.
Dovrebbe, al contrario, tenere: i registri IVA, nei quali vanno riportate anche le annotazioni non rilevanti ai fini dell’imposta in oggetto, ma che siano comunque rilevanti per la determinazione del reddito (ciò in considerazione del fatto che non vi è il libro giornale); il registro dei beni ammortizzabili, sebbene sia possibile non istituire tale registro se l’imprenditore è in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria gli stessi dati che risulterebbero dal registro stesso; libri previsti dalla normativa sul lavoro (es. Libro Unico del Lavoro); registri previsti da leggi speciali.
I soggetti in contabilità semplificata, inoltre, hanno la facoltà di annotare le spese per prestazioni di lavoro dipendente cumulativamente nel registro IVA acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che le spese risultino correttamente annotate nei libri prescritti dalla legislazione sul lavoro.

Dal punto di vista di una tutela preventiva alla stipulazione del contratto, il cedente dichiara nel contratto di non poter fornire la situazione patrimoniale in quanto in regime di contabilità semplificata.
Se ciò può essere vero, posto l’esonero alla tenuta di libro giornale, libro inventari e scritture ausiliarie, è altrettanto vero (dando per assodato il regime semplificato del cedente così come esposto nel quesito, che è differente dal regime forfettario che segue regole ancora differenti) che devono comunque essere presenti altre scritture, quali i registri IVA, i libri previsti dalla normativa sul lavoro e altri registri previsti dalle leggi speciali.
Si consiglia, pertanto, di richiedere tali scritture, così da avere più informazioni sul ramo d’azienda acquistato e sottoporle ad un professionista con le competenze necessarie per valutarle (nello specifico un commercialista).

Per quanto riguarda la tutela di tipo contrattuale che l’acquirente potrebbe legittimamente pretendere, è necessaria una premessa.
Nel contratto preliminare di cessione di ramo d’azienda che ci ha sottoposto il cedente garantisce, in premessa, che sia il ramo d’azienda che la licenza sono libere da vincoli.
All’art. 12, inoltre, si assume la responsabilità in solido dei pagamenti delle imposte, degli arretrati, dei tributi, delle sanzioni riferibili agli anni antecedenti e fino alla stipulazione del definitivo.
Ciò significa che in tali circostanze, nei confronti dei terzi creditori, saranno responsabili sia il cedente che l’acquirente, entrambi per l’intero; il pagamento di uno libera l’altro, salvo il diritto da parte di chi ha adempiuto al regresso nei confronti dell’altro soggetto.
Tale previsione, pertanto, è insufficiente alla tutela dell’acquirente, in quanto, anche nei rapporti interni con il cedente, l’acquirente non avrà diritto al recupero totale delle somme eventualmente pagate (o quantomeno non è specificato).

Una maggiore tutela per all’acquirente potrebbe fornirla una clausola che preveda l’impegno del cedente a rimborsare integralmente le somme eventualmente pagate dall’acquirente per il pagamento di imposte, arretrati, tributi, sanzioni, debiti di qualsiasi natura del ramo d’azienda ceduta, riferibili agli anni antecedenti e fino alla stipulazione del definitivo.
Tale clausola non libererebbe in ogni caso l’acquirente nei confronti dei terzi, ma gli permetterebbe di agire nei confronti del cedente per il rimborso di tutto quanto eventualmente versato.

Inoltre, nell’eventualità in cui i libri contabili obbligatori (quelli imposti anche ai soggetti in regime di contabilità semplificata) non evidenzino debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, l’acquirente non ne è comunque responsabile.

Per quanto riguarda, infine, gli eventuali debiti tributari, l’art. 14 D.Lgs 472/97 stabilisce che “Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.”
Al secondo comma stabilisce che “L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.”

Oltre al beneficio della preventiva escussione del cedente (cioè l’amministrazione finanziaria dovrà rivolgersi prima al cedente e solo se questo nona dovesse adempiere, potrà rivolgersi al cessionario), nonché al limite della responsabilità solidale dell’acquirente al valore dell’azienda (o del ramo d’azienda), si deve evidenziare che la responsabilità del cessionario d'azienda è limitata ai soli debiti che risultino, al momento del trasferimento, dagli atti dell'amministrazione finanziaria.
Il certificato dei carichi pendenti negativo, pertanto, mette al riparo l’acquirente da spiacevoli sorprese inerenti eventuali debiti tributari, dal momento che la legge conferisce a tale certificato un effetto liberatorio per l’acquirente.
Si consiglia, in ogni caso, di reiterare la richiesta del certificato dei carichi pendenti al momento della stipula del definitivo, così da avere una situazione aggiornata.

Simone L. chiede
martedì 12/06/2018 - Liguria
“Buongiorno,
ai fini dell’applicazione dell’art. 2560 del codice civile, affinché possa validamente operare la responsabilità solidale dell’acquirente con il cedente (o del concedente con l’affittuario al termine del periodo di affitto e di retrocessione dell’azienda), le scritture contabili risultanti dai libri contabili obbligatori, devono essere messe a disposizione dell’acquirente (o del concedente)? E se ciò non avvenisse, nonostante i ripetuti solleciti? Potrebbe venire meno la solidarietà suddetta? Non vige nessun obbligo in capo al cedente (o affittuario) di mostrare i libri obbligatori e le relative scritture?”
Consulenza legale i 20/06/2018
La legge, purtroppo, non aiuta ad individuare la risposta al quesito, perché non si occupa espressamente di questo aspetto. E’ possibile, dunque, fornire un parere solo ragionando sulle norme in materia di scritture contabili e di azienda e soprattutto sulle finalità della disciplina in questione.

Le scritture contabili obbligatorie, la cui disciplina è contenuta negli articoli 2214 e seguenti del codice civile, servono - per così dire e semplificando - a documentare l’attività imprenditoriale, anche e soprattutto a fini fiscali.
Va aggiunto, tuttavia, che all’obbligo giuridico di tenere le scritture non corrisponde – si noti bene - un diritto altrui.
Fino a che dura l’attività d’impresa non è prevista, in generale, alcuna specifica forma di controllo esterno sull’adempimento dell’obbligo di regolare tenuta le scritture contabili.
Tale adempimento è garantito, infatti, da sanzioni destinate ad operare solo in caso di dissesto; sono invece sempre possibili controlli a fini fiscali sulla regolare tenuta delle scritture.
Questo significa che non esiste alcuna forma di pubblicità delle scritture contabili e dunque i terzi che abbiano contratto delle obbligazioni con l’imprenditore, ed intendano far valere un diritto nei confronti di quest'ultimo, non possono costringerlo ad esibirle: l’unico diritto che essi hanno è quello di chiedere al Giudice – all’interno del processo - di emettere nei confronti della controparte un ordine di esibizione in giudizio delle scritture in questione (obiettivamente, essi non potrebbero conoscerne il contenuto in altro modo).

Tornando al caso di specie, in effetti il problema non si pone per un terzo, ma per l’imprenditore che subentra nell’esercizio della medesima azienda, a seguito di cessione definitiva o di affitto.
Ciò, tuttavia e purtroppo, rimane comunque irrilevante ai nostri fini: non esiste infatti un obbligo di consegna e/o di esibizione delle scritture contabili neppure nei confronti del cedente/affittuario.
Ed in merito alla solidarietà di cui all’art. 2560 c.c., quindi, trattandosi di norma dettata a tutela dei terzi, la mancata consegna dei libri obbligatori all’acquirente/all'affittuario non comporta affatto – come si ipotizza nel quesito – l’automatico venir meno della solidarietà.

L’unico modo di tutelarsi davvero in merito è in sede contrattuale (quindi pensandoci per tempo), nella fase delle trattative e di costruzione del contenuto del contratto (ad esempio, ponendo la consegna dei libri contabili quale condizione di efficacia della cessione).
Ad avviso di chi scrive, se l’imprenditore cedente non vuole consegnare o mostrare alcunché, è più che fondato fondato il dubbio di irregolarità nella tenuta delle scritture obbligatorie o, ai sensi del 2560 c.c., sull’esistenza di debiti.



Marco L. chiede
domenica 08/10/2017 - Lombardia
“Buongiorno, sono un mediatore e sono specializzato nella mediazione in compravendite di aziende o rami d'azienda, in special modo di bar, ristoranti e attività in genere nell'ambito della somministrazione. Come presupposto fondamentale dei miei testi per proposte e preliminari di compravendita, a tutela del proponente - promissario acquirente, inserisco sempre, a prescindere dal fatto che il cliente lo richieda o meno, l'obbligo di richiesta del certificato dei carichi pendenti per cessione d'azienda da parte del cedente presso l'Agenzia delle Entrate di competenza, richiamando quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e nel caso il cedente abbia una forma societaria che ne preveda l’obbligo di redazione, la consegna e verifica delle scritture contabili obbligatorie, sempre al fine di appurare eventuali morosità, richiamando in questo caso l’Art. 2560 del cc. Il problema è che soprattutto la procedura dell’ottenimento del certificato dei carichi pendenti è molto lunga, prevedendo infatti un termine massimo di 40 giorni, che vengono oltretutto quasi sempre sfruttati praticamente nella loro totalità, laboriosa, perché implica compilazione di moduli e deleghe, di tempo, in quanto può essere richiesta solo fisicamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, oltre infine ad avere anche un costo, seppur non esorbitante, circa 50 euro. Questo fa si da un lato che tutta la pratica della compravendita acquisisca dei tempi e dei processi molto più lunghi e laboriosi, rimanendo incerta sostanzialmente per un mese e mezzo, e dall’altra che spesso e volentieri ci troviamo a doverci confrontare con la parte cedente o suo commercialista e/o legale, che non vogliono procedere a espletare tutta questa pratica in quanto sostengono di non dover dare conto dei propri debiti relativi all’azienda. Oltre questo mi sono poi trovato in qualche caso anche con dei notai che sostenevano che bastasse indicare in atto che i debiti ed i crediti fossero esclusi per poter risolvere il problema. Il mio quesito a questo punto è il seguente: faccio bene a pormi tutti questi problemi a tutela della parte acquirente e ad espletare tutte queste pratiche di controllo, o invece hanno ragione queste controparti che sostengono che non vendendo la società ma l’azienda o ramo d’azienda basta scrivere in atto che debiti e crediti non sono inclusi ed il problema è risolto? Nel caso, esistono altre procedure giuridiche che mi permettono di tutelare entrambe le parti da spiacevoli inconveniente, che non facciano però sorgere tutti questi problemi ed incertezze e che implichino tutte queste lungaggini a discapito di quello che poi è il mio lavoro? Ringraziando anticipatamente colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.”
Consulenza legale i 10/10/2017
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 158/2015, è stata introdotta la "responsabilità tributaria del cessionario d'azienda" (da intendersi estesa anche al cessionario del ramo d'azienda).

Nello specifico, l'art. 14 del suddetto decreto ha introdotto la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per i debiti tributari dell'azienda stessa.

“Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”

Resta salvo, come si vede, il "beneficio della preventiva escussione" del cedente: ciò significa che l'amministrazione finanziaria, prima di rivolgersi al cessionario per la riscossione, dovrà rivolgersi al cedente. Solo laddove questi non provveda al pagamento di quanto dovuto, l'amministrazione potrà rivolgersi al cessionario.

In secondo luogo, a limitare ulteriormente la responsabilità solidale, è previsto un valore massimo della stessa cui può venir chiamato a rispondere il cessionario, che è pari al minore tra il valore dell’azienda o ramo d’azienda trasferita e il valore dei debiti del cedente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento dell’azienda e risultante agli Uffici.

Va osservato che la responsabilità del cessionario d'azienda è limitata ai soli debiti che risultino, al momento del trasferimento, dagli atti dell'amministrazione finanziaria.

Inoltre, come da lei stesso ricordato, gli enti fiscali e gli agenti della riscossione sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato che attesti l'eventuale esistenza di contestazioni in corso e di eventuali debiti tributari che non siano stati soddisfatti: in caso di certificato negativo (o se questo non viene rilasciato entro 40 giorni), il cessionario sarà liberato dalla propria responsabilità per i debiti tributari dell'azienda ceduta.

Venendo ai quesiti da lei posti, va evidenziato che, effettivamente, lo strumento più sicuro per garantire il cessionario d'azienda è senz'altro l'ottenimento del certificato negativo, dal momento che è la legge che riconnette allo stesso l'effetto liberatorio per il cessionario.

Nessuna altra strada è più sicura di questa, poiché garantisce il cessionario contro ogni possibile spiacevole sorpresa, e rende il suo servizio di intermediazione inattaccabile dal punto di vista della diligenza professionale, anche se, paradossalmente, può venire percepito come un disservizio da parte dei clienti meno accorti e più impazienti.

Avv P. E. chiede
lunedì 02/01/2017 - Campania
“IL CESSIONARIO DI UNA AZIENDA E' / O NON E' RESPONSABILE PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO ACCERTATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO IN UN PROCEDIMENTO INIZIATO CONTRO IL PROPRIO CEDENTE,QUALORA LA CESSIONE,SIA AVVENUTE NELLE MORE DEL GIUDIZIO,IN CUI,IL CESSIONARIO RISULTA ESSERE CONTUMACE E IL GIUDIZIO NON RISULTA DA ALCUNA SCRITTURA CONTABILE.”
Consulenza legale i 10/01/2017
Per meglio rispondere al Suo quesito occorrerebbe accertare la natura del debito.

Infatti, la lettera dell’art. 2560 c.c. prevede la non liberazione dell’alienante l’azienda salvo il caso del consenso dei creditori; mentre, in caso di azienda commerciale, sussiste la responsabilità solidale per i debiti esistenti al momento del trasferimento qualora gli stessi risultino dai libri contabili obbligatori.

L’art. 2112 c.c. riguarda invece il caso dei debiti inerenti i rapporti lavorativi: a tutela dei lavoratori dell’azienda ceduta, sussiste la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento della stessa.

Infine, per quanto concerne i debiti tributari, una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Terni (n. 424/01/2015 CTP Terni) ha statuito che “la responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda non si estende ai debiti tributari che siano stati accertati successivamente alla certificazione fornita, salvo il caso di una cessione in frode all’erario”. In altre parole, la responsabilità solidale sussiste, si ma solo per tutti i debiti esistenti ed accertati anteriormente alla cessione.

Fatta questa necessaria premessa, nel caso di specie occorre guardare al momento dell’insorgenza del debito: al momento della cessione, pendente il giudizio, si può – presumibilmente – affermare che il debito già fosse venuto ad esistenza e, pertanto, potrebbe affermarsi la responsabilità solidale anche dell’acquirente. Occorre naturalmente guardare all’atto di cessione e alle eventuali clausole limitative in esso contenute.
Non rileva infatti la contumacia del cessionario: certo è che – nel caso in cui il debito rientri in quelli di cui all’art. 2560 c.c. e l’azienda sia di tipo commerciale, allora occorrerebbe guardare al momento di venuta ad esistenza dello stesso, se risultante dai libri contabili obbligatori.

Amalia V. chiede
mercoledì 09/02/2011
“La responsabilità in solido del cessionario per i debiti del cedente è automatica e quindi posso notificare anche a l cessionario titolo esecutivo e precetto, o devo iniziare una causa per fare accertare la responsabilità?”
Consulenza legale i 09/02/2011

La responsabilità è "automatica".
Occorre però prestare attenzione a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo che
recita:

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.


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