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Articolo 2482 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riduzione del capitale per perdite

Dispositivo dell'art. 2482 bis Codice Civile

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite(1), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti(2).

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate(3). In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo,che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

Note

(1) La nozione di perdita è quella determinata al netto delle riserve, dei fondi appostati al passivo, degli utili non distribuiti ed anche degli utili di periodo.
(2) Gli artt. 2482 bis e 2482 ter riproducono le disposizioni dettate per le s.p.a e, pertanto, per la valida delibera assembleare delle s.r.l di riduzione del capitale, gli amministratori devono predisporre una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della società.
(3) Periodo sostituito dall'art. 3 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Ratio Legis

La norma vuole garantire l'effettiva corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale, infatti i terzi sarebbero ingannati se all'esterno apparisse un capitale che in realtà è inferiore.

Spiegazione dell'art. 2482 bis Codice Civile

La riduzione del capitale per perdite è una modifica nominale del capitale sociale che consiste nell'adeguare la cifra del capitale nominale al minore valore reale del capitale stesso. Si tratta di una riduzione nominale perché non comporta alcuna riduzione del patrimonio sociale che si è già ridotto per effetto delle perdite.

Tale operazione non può danneggiare i creditori sociali, infatti il legislatore non prevedere facoltà di opposizione.

La perdita si ha quando il valore del patrimonio netto della società è inferiore alla cifra del capitale sociale.

La presenza delle perdite produce due effetti:
1) non possono essere ripartiti gli utili finché il capitale non sarà ridotto in misura corrispondente;
2) se la la perdite è superiore a un terzo del capitale, non è possibile aumentare il capitale se non procedendo preventivamente alla riduzione dello stesso.

In base all'entità delle perdite, la riduzione del capitale può essere facoltativa od obbligatoria:
1) se la perdita è inferiore al terzo del capitale la riduzione è facoltativa: tale riduzione rientra nella disciplina della norma in commento, e non in quella dell'art. 2482, infatti non si tratta di riduzione reale ma di riduzione nominale perché il capitale è già diminuito per effetto delle perdite.
2) se la perdita è superiore al terzo del capitale la riduzione in un primo momento è facoltativa, successivamente diviene obbligatoria.
Per capitale si deve fare riferimento a quello sottoscritto e non a quello versato (Comitato Triveneto dei Notai - massima H.G.14).
Quando la perdita è superiore al terzo del capitale gli amministratori devono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale. In realtà si tratterebbe di un vero e proprio bilancio straordinario, comprensivo, quindi, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La giurisprudenza ritiene che tale documento contabile debba essere aggiornato a non oltre 120 giorni.
Gli opportuni provvedimenti sono i seguenti:
a) riduzione facoltativa del capitale in proporzione alle perdite accertate;
b) "rinvio a nuovo": si fa decorrere un anno, se le perdite non sono state ripianate la riduzione del capitale diverrà obbligatoria.

Trascorso, dunque, un anno, se le perdite non si sono ridotte, l'assemblea dovrà procedere alla riduzione del capitale.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societą di capitali e societą cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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E. R. chiede
domenica 09/03/2025
“Buongiorno
Una cooperativa srl chiude i bilanci 2022 e 2023 in perdita; perdita 2022 E.4.390 - perdita 2023 E. 4.259.
(2022 - cap.soc. 750; ris. leg. 880; ris. straord. 1.976) - (2023 - cap.soc. 1.050; ris. leg. 880; ris. straord. 912).
Le perdite vengono riportate a nuovo e regolarmente coperte con l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
Per il 2022 --Euro 4.390,00 con rinuncia ai finanziamenti infruttiferi dei soci per Euro 3.325 e con utilizzo della riserva straordinaria per Euro 1.065;
Per il 2023 --Euro 4.259,00 con rinuncia ai finanziamenti infruttiferi dei soci per Euro 3.800 e con utilizzo della riserva straordinaria per Euro 459.
Nel corso della revisione il revisore chiede nel verbale che trasmette al Ministero, la nomina del commissario giudiziale per mancata convocazione senza indugio dell'assemblea.
La domanda è: considerato che la cooperativa ha coperto in tutti e due gli anni le perdite deliberandone la copertura in sede di approvazione del bilancio, può questo comportamento ritenersi sufficiente a soddisfare la normativa applicabile in caso di perdite nelle cooperative?; se la risposta è negativa, allo stato attuale dei fatti (manca ancora un provvedimento da parte del Ministero in base alle richieste del revisore) è possibile secondo Voi convocare l'assemblea per deliberare sulle perdite e inviare il verbale al ministero?
Grazie”
Consulenza legale i 13/03/2025
Quando una cooperativarealizza delle perdite di bilancio tali da intaccare il capitale sociale, dal momento che non esistono norme specifiche che trattino la riduzione del capitale per perdite, si dovrà verificare la compatibilità degli artt. 2446 e 2447 del c.c. (per le cooperative che applicano le disposizioni sulle S.p.a.), ovvero degli artt. 2482-bis e 2482 ter del c.c. (per quelle che applicano le disposizioni sulle S.r.l., quale il caso in esame) con la loro disciplina peculiare.

Il legislatore, invece, prevede - all’art. 2545 duodecies del c.c. - come causa di scioglimento specifica delle cooperative la perdita integrale del capitale sociale.
In detta circostanza, quando gli amministratori non convocano senza indugio l’assemblea affinché i soci possano prendere gli opportuni provvedimenti, l’organo di controllo è tenuto a farlo in forza dei poteri sostitutivi attribuiti dall’art. 2406 del c.c.; di conseguenza, i soci dovranno decidere sulla rimozione della causa di scioglimento, a mezzo di ricapitalizzazione, oppure potranno accertarla, con il conseguente scioglimento e i successivi adempimenti pubblicitari da parte degli organi societari.

Nel caso di specie, tuttavia, posta la copertura delle perdite mediante rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti infruttiferi e utilizzo della riserva straordinaria, non vi è alcuna riduzione del capitale, né, tantomeno, la perdita integrale, che costituirebbe causa di scioglimento.
In ogni caso, non è escluso l’obbligo degli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per le opportune deliberazioni in ordine alla copertura delle perdite; ciò pur se l’organo amministrativo ha già valutato come procedere (rinuncia ai finanziamenti infruttiferi dei soci e utilizzo della riserva straordinaria).
In difetto, permane la violazione della normativa in materia, con responsabilità dell’organo amministrativo, tanto amministrativa, quanto civilistica.
Una convocazione dell’assemblea ad oggi non è sufficiente ad eliminare la violazione, che si è già consumata; tuttavia, l’adempimento successivo a tale obbligo potrebbe incidere sui successivi ed eventuali provvedimenti ministeriali.

Per quanto riguarda la richiesta di nomina del commissario giudiziale, si suppone che il revisore abbia riscontrato che la mancata convocazione dell’assemblea, senza indugio, per l’assunzione degli opportuni provvedimenti sulle perdite costituisca un’irregolarità nella gestione, tale da richiedere la nomina di un commissario giudiziale; di conseguenza, ha provveduto a trasmettere il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
Per una verifica approfondita sul punto sarebbe necessaria un’analisi del verbale e della documentazione contabile della cooperativa, per la quale si consiglia di rivolgersi a un commercialista.