In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori [2363, 2366, 2367, 2386, 2408, 2626], il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge(1).
[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](2)
Note
(1)
Spetta al collegio sindacale la convocazione dell'assemblea e l'adempimento agli obblighi pubblicitari prescritti dalla legge non solo nei casi in cui l'organo amministrativo non vi provveda, ma anche nell'ipotesi di ingiustificato ritardo.
(2)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.


Ratio Legis






Spiegazione
Massime
Notizie
Tesi di laurea
Consulenza