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Articolo 2373 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Conflitto d'interessi

Dispositivo dell'art. 2373 Codice Civile

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Ratio Legis

La norma disciplina la sorte delle deliberazioni assunte con il voto del socio portatore di un interesse in conflitto con quello della società. Essa, diversamente da quanto prescritto per gli amministratori nel caso di decisioni riguardanti la loro responsabilità, non pone tuttavia in capo al socio un generale obbligo di astensione, né di comunicazione della propria posizione, attribuendo rilevanza al conflitto nel solo caso in cui il voto sia stato determinante e la deliberazione possa arrecare danno alla società.

Spiegazione dell'art. 2373 Codice Civile

La norma disciplina la sorte delle deliberazioni assembleari alla cui approvazione abbia concorso un azionista in una posizione di conflitto d’interessi.
Si ha conflitto di interessi qualora l'azionista, in relazione ad una determinata decisione, si trovi ad essere portatore di un duplice interesse: l’interesse sotteso alla propria posizione nella società ed un interesse esterno con esso incompatibile, tale per cui la sua realizzazione presupporrebbe il sacrificio dell’interesse sociale
.
Il conflitto deve essere obiettivo e preesistente rispetto alla delibera. L'interesse estraneo alla società può essere rilevante anche nel caso in cui sia formalmente riferibile ad un terzo soggetto, purché si accerti in concreto che il socio abbia agito in funzione della realizzazione di tale interesse.

E’ da notarsi che la norma non pone alcun divieto assoluto di prendere parte alla votazione, così come invece prescritto agli amministratori in relazione alle decisioni riguardanti la loro responsabilità.
Ciò preclude l’esclusione del socio dall’assemblea.
Il socio è pertanto libero di esercitare il diritto di voto, fermo restando che la deliberazione assunta con il suo voto potrà essere annullata ogniqualvolta risulti provato che:
  • esista oggettivamente un conflitto d’interessi, a prescindere dai motivi soggettivi dell’azionista;
  • la deliberazione possa arrecare un pregiudizio alla società (potenzialità dannosa), fatto salvo si tratti di conflitto d’interesse riferito ai membri del consiglio di amministrazione (danno presunto);
  • il voto del socio in conflitto d’interessi sia stato determinante ai fini dell’assunzione della delibera (prova di resistenza)

Massime relative all'art. 2373 Codice Civile

Cass. civ. n. 28748/2008

In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2373 cod.civ., della delibera assembleare, nella specie determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé - ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell'eccesso di potere - la decisività del voto da parte dell'amministratore (beneficiario dell'atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all'impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo.

Cass. civ. n. 15950/2007

Non può essere annullata, per conflitto d'interessi, una delibera di società di capitali, di modificazione della denominazione sociale se non risulti, oltre al conseguimento dell'interesse personale del socio che ha esercitato in modo determinante il suo diritto di voto, anche il danno, quanto meno potenziale per la società. (Nella fattispecie è stato escluso che il pregiudizio economico per la società potesse fondarsi esclusivamente sugli esborsi conseguenti all'adempimento della delibera di modifica della denominazione sociale o sulla meramente astratta prospettazione di una perdita dell'avviamento dovuta al mutamento del nome).

Cass. civ. n. 27387/2005

Ai fini dell'annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c., è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile, l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento. Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quale causa di annullabilità delle delibere assembleari quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili al contratto di società.

Anche con riguardo a una deliberazione dell'assemblea di una società per azioni con la quale si decida la proposizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore è configurabile un conflitto d'interessi nei sensi previsti dall'art. 2373 c.c. con la conseguente possibilità d'impugnazione della delibera medesima ove si accerti, attraverso obiettive circostanze di fatto, che l'azione di responsabilità, prevista in astratto a favore e a tutela della società, sia stata in concreto deliberata nell'interesse particolare dei soci che intendono promuoverla e che questo interesse sia confliggente con quello sociale.

Cass. civ. n. 3312/2000

Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibera stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale.

Cass. civ. n. 2562/1996

L'annullabilità di una deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di uno o più soci in conflitto di interessi con la società è subordinata, dall'art. 2373, comma 2, c.c. (richiamato, per le società a responsabilità limitata dal secondo comma dell'art. 2486), oltre che dall'esistenza del conflitto di interessi, a due distinte condizioni, che debbono concorrere. La prima consiste nella decisività del voto espresso dal socio in conflitto d'interessi, ossia nel fatto che, senza quel voto, la maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione non sarebbe stata raggiunta (c.d. prova di resistenza); la seconda condizione risiede nella dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società.

Nel caso in cui un socio versi in situazione di conflitto d'interessi con la società e non possa perciò esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell'assemblea, a norma dell'art. 2373, comma primo c.c. (espressamente richiamato, per le società a responsabilità limitata, dal secondo comma dell'art. 2486), il quorum deliberativo deve essere computato non già in rapporto all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione dunque della quota del socio che versi in conflitto d'interessi, della quale, invece, deve tenersi conto ai fini del quorum costitutivo, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2372.

Cass. civ. n. 11017/1994

Il conflitto di interessi che, ai sensi dell'art. 2373 c.c., può essere causa di annullamento delle deliberazioni assembleari, è quello che si traduce in una contrapposizione tra l'interesse particolare di un socio (o di un gruppo di soci) e l'interesse della società e ricorre, quindi, solo quando il socio in conflitto riesca con il suo voto a fare approvare una delibera a sè vantaggiosa, ma obiettivamente dannosa per la società, e non quando la delibera consenta al socio di raggiungere un interesse proprio senza pregiudizio per la società. (Nella specie, si trattava di una delibera di aumento gratuito del capitale mediante imputazione di riserve costituite da utili non distribuiti, dalla quale il socio di maggioranza, in conflitto con uno dei soci interessato alla distribuzione, aveva tratto particolari vantaggi ).

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relative all'articolo 2373 Codice Civile

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ERALDO P. chiede
mercoledì 01/08/2018 - Lazio
“Sono Amministratore di una piccola realtà condominiale (12 appartamenti) abbiamo necessità di provvedere al risanamento conservativo degli edifici, ho predisposto un capitolato di gara che ho consegnato a tutti i condomini pregandoli di far presentare le relative offerte entro il termine stabilito. Entro tale termine sono giunte solo due offerte una di una ditta da me invitata, l'altra,trattasi di Ditta il cui titolare è un Condominio. Io ho dato pubblicità di quanto pervenuto, un condomino reclama il diritto di non aprire l'offerta presentata dal condominio titolare della Ditta in quanto egli ravvisa un conflitto di interesse nell'esecuzione dei lavori dove il condomino è residente. Io personalmente non sono d'accordo, anzi sarà buona cosa interloquire "in casa". Mi rimetto al vs. parere. Grazie.”
Consulenza legale i 03/08/2018
Il codice civile non disciplina il conflitto di interessi nel condominio.
Nel silenzio della legge, è intervenuta la giurisprudenza a risolvere la situazione di conflitto applicando, per analogia, la disciplina prevista per le società di capitali e di cui all'art. 2373 c.c. secondo il quale “il conflitto di interessi si verifica quando partecipa all’assunzione di una delibera assembleare un soggetto che ha un conflitto di interessi personale alla decisione stessa”.
La giurisprudenza, pertanto, ha escluso che il condomino portatore di un conflitto di interessi abbia il diritto di partecipare alla formazione della volontà del condominio, esprimendo il proprio voto in assemblea.

Con la sentenza n. 6853 del 18 maggio 2001, la Cassazione ha esaminato il caso di una delibera che aveva approvato l’esecuzione di lavori relativi a parti comuni; uno dei condomini era il legale rappresentante dell’impresa incaricata di eseguire i lavori.
La Corte in questo caso ha precisato che “la situazione di conflitto di interessi deve essere valutata con riferimento a un eventuale contrasto tra l’interesse del singolo, al di là della sua posizione di condomino, e quello del condominio, con la conseguenza che la semplice posizione di amministratore di un’impresa a cui viene affidata l’esecuzione dei lavori che riguardavano parti comuni, non basta, di per sé, a dare vita a un conflitto di interessi. Tale conflitto sussisterebbe soltanto nel caso in cui il condomino in questione, nella sua qualità di amministratore dell’impresa, perseguisse un interesse contrastante con quello che ha il condominio all’esecuzione a regola d’arte al giusto prezzo dei lavori sulle parti comuni”.
Anche di recente la Cassazione con sentenza del 25 gennaio 2018 n. 1853 ha chiarito che “non è sufficiente la mera posizione ambivalente del condomino a ritenere sussistente l’esistenza del conflitto, ma occorrerà dimostrare, da parte di chi impugna, che il condomino realizzi interessi diversi e in contrasto con quelli condominiali”.
Occorre, quindi, dare prova concreta della sussistenza di un conflitto di interessi. Non basta l'astratta possibilità in ragione del ruolo del condomino.

Alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali, riteniamo pertanto che, nel caso in esame, il condomino che è anche titolare della ditta può legittimamente partecipare alla gara per l’esecuzione del lavori di parti comuni del condominio non potendo sussistere, per ciò solo, un reale conflitto di interessi.
Per escluderlo dalla gara occorrerebbe dimostrare che il condomino ha un interesse reale e concreto e personale che confligge con quello del condominio. Occorrerebbe, inoltre, dimostrare concretamente l’ingiusto vantaggio (profitto o altro genere di vantaggio) che il condomino in conflitto di interessi intenderebbe assicurarsi a danno degli altri condomini.