(massima n. 1)
L'annullabilità di una deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di uno o più soci in conflitto di interessi con la società è subordinata, dall'art. 2373, comma 2, c.c. (richiamato, per le società a responsabilità limitata dal secondo comma dell'art. 2486), oltre che dall'esistenza del conflitto di interessi, a due distinte condizioni, che debbono concorrere. La prima consiste nella decisività del voto espresso dal socio in conflitto d'interessi, ossia nel fatto che, senza quel voto, la maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione non sarebbe stata raggiunta (c.d. prova di resistenza); la seconda condizione risiede nella dannosità, almeno potenziale, della deliberazione medesima per la società.