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Articolo 2231 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Mancanza d'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2231 Codice Civile

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco(1), la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [1418, 2033, 2034, 2042, 2126, 2399].

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso [2399], salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [1464, 1672, 2228, 2237].

Note

(1) L'esecuzione di una prestazione intellettuale da chi non è iscritto nell'apposito albo determina nullità assoluta del contratto concluso tra professionista e cliente, con la diretta conseguenza che il prestatore non potrà esperire nessuna azione per il pagamento della sua prestazione, neanche ai sensi dell'art. 2041.

Massime relative all'art. 2231 Codice Civile

Cass. civ. n. 15004/2021

In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d. lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2019).

Cass. civ. n. 13342/2018

La nullità prevista dall'art. 2231 c.c. ricorre soltanto quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività, vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non siano riservate dalla legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali e non rientrino tra quelle per il cui svolgimento sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo o una specifica abilitazione).

Cass. civ. n. 14085/2010

L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari.(Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un consulente del lavoro, affermando che le attività professionali svolte - tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli NA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio - non rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione).

Cass. civ. n. 8543/2009

In tema di prestazione d'opera professionale, l'iscrizione nell'albo, cui l'art. 2231 c.c. subordina l'azione del prestatore d'opera per il pagamento del compenso, deve corrispondere a quella adeguata e conferente alle caratteristiche oggettive dell'opera commissionata, non assumendo alcun rilievo l'eventuale appartenenza del prestatore ad una categoria professionale diversa, facendo la norma implicito riferimento alle particolari disposizioni che condizionano, secondo le rispettive normative di settore, l'esercizio delle professioni per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi professionali.

Cass. civ. n. 21495/2007

Nel caso di prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, il fatto che l'attività svolta non integri eventualmente una fattispecie di rilevanza penale — come, nella specie, la gestione contabile e fiscale di un'azienda commerciale da parte di un consulente del lavoro —, tuttavia non può comportare la validità del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale, con conseguente diritto al compenso, stante l'evidente violazione di norme imperative, attinenti all'ordine pubblico, quali appunto sono quelle concernenti le materie che le singole figure professionali possono trattare.

Cass. civ. n. 10937/1999

A norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita, da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.; i suddetti principi devono ritenersi applicabili anche quando la prestazione resa sia riferibile ad una società di capitali, per essersi essa assunta contrattualmente tale impegno, a nulla rilevando che la società si sia servita, per l'espletamento di detta attività, di tecnici iscritti ai relativi albi.

Cass. civ. n. 11947/1993

Per il disposto dell'art. 2231 c.c. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio e privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l'attività consistita nell'approntare la documentazione necessaria per un affidamento bancario, redigendo una relazione sulla gestione di un'azienda ed un'analisi della situazione patrimoniale, con studio e presentazione del bilancio, rientrasse tra le attività professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell'albo dei ragionieri ai sensi dell'art. 1 lett. b) e c) del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068).

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LORETTA S. chiede
lunedì 17/06/2019 - Lombardia
“E' stata consegnata ad un cliente una "perizia" per interessi anatocistici . Chi ha effettuato la perizia è un dottore laureato in economia e commercio , ma senza iscrizione ad un albo.
Il cliente che ha ottenuto la perizia ora non vuole pagare la parcella in quanto chi ha effettuato l'elaborato non è iscritto ad un albo.
Si crede sia solo un pretesto.
Possibile avere risposta ?
Ringrazio”
Consulenza legale i 21/06/2019
L’esercizio di una professione senza l’obbligatoria iscrizione all’albo è assolutamente vietata, e può dar luogo a diverse conseguenze.
Innanzitutto, sotto il profilo penalistico, essa integra il reato di cui all’articolo 348 c.p..

La norma citata tutela l'interesse pubblico acché determinate attività delicate, socialmente rilevanti, vengano svolte solamente da chi possegga gli accertati requisiti morali e professionali.

Se da una parte è stato riconosciuto che soggetti passivi del reato siano sia lo Stato che i privati, i quali, a causa della violazione della presente norma, abbiano subito in via mediata e riflessa, un danno patrimoniale, nessun rilievo scriminante può avere il consenso liberamente prestato del privato all'esercizio abusivo della professione.

Il reato ha natura istantanea, nel senso che è sufficiente la commissione anche di un solo fatto tipico riferibile all'esercizio della professione.

Non solo, la Cassazione ha altresì precisato che integra la fattispecie anche la commissione di atti relativamente liberi, ossia non esclusivi di quella determinata professione i quali, poiché connessi agli atti tipici, possono dare l'apparenza dell'esercizio della professione se svolti in modo organizzato, continuativo e remunerato, e perciò tali da creare le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta in maniera lecita. Per contro, gli atti “tipici”, per essere perseguibili penalmente, possono anche essere svolti gratuitamente.

Se dunque è chiaro come anche solo lo svolgimento di un atto tipico, come nella fattispecie oggetto del presente quesito, possa dar luogo a responsabilità penale, è ora necessario affrontare ed analizzare le conseguenze civilistiche di una prestazione d’opera svolta senza le necessarie autorizzazioni statali.

Orbene, il codice civile disciplina direttamente tali ipotesi, sancendo all’articolo 2231 c.c. la non debenza di alcunché. Difatti, ai sensi di tale norma, la prestazione eseguita da chi non è iscritto al relativo albo non dà a quest’ultimo alcuna azione per il pagamento della retribuzione, e dunque il prestatore d’opera non potrà in alcun modo agire per il pagamento di quanto asseritamente dovuto. La disposizione si cura inoltre di precisare come la successiva cancellazione dall’albo, intervenuta quindi dopo la stipulazione del contratto d’opera, scioglie il contratto stesso, ed il prestatore d’opera ha solo diritto al rimborso delle spese e ad un adeguato compenso.