(massima n. 1)
In tema di societā in accomandita, il socio accomandante č privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRPEF) riferibili alla societā, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilitā dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale.