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Articolo 2310 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rappresentanza della societā in liquidazione

Dispositivo dell'art. 2310 Codice Civile

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società(1), anche in giudizio, spetta ai liquidatori [2298, 2489, 2491].

Note

(1) Il liquidatore è investito del potere di rappresentanza non dalla sua nomina, bensì dall'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese. Pertanto, prima che l'iscrizione sia eseguita, il potere di rappresentanza spetta all'amministratore della società.

Ratio Legis

La norma è volta ad assicurare ai liquidatori pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società.

Spiegazione dell'art. 2310 Codice Civile

In seguito all'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori (art. 2309), a questi ultimi spetta sia la rappresentanza sostanziale (art. 2298) che quella processuale della società.

Massime relative all'art. 2310 Codice Civile

Cass. civ. n. 12114/2006

In tema di legittimazione processuale di una societā nella specie, in nome collettivo , alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che č determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una societā costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.

Cass. civ. n. 13746/2003

In tema di scioglimento di societā, l'art. 2310 c.c., richiamato, quanto alle societā per azioni, dall'art. 2452, primo comma, del codice medesimo, prevede espressamente che il liquidatore č investito del potere di rappresentare la societā, anche in giudizio, non giā dal momento della sua nomina (assembleare o giudiziale che sia), bensė dalla data dell'iscrizione di tale nomina nel registro delle imprese. Pertanto, prima che l'iscrizione sia stata eseguita, il potere di rappresentanza dell'ente resta in capo all'amministratore, cui giā in precedenza spettava (non potendosi ipotizzare al riguardo alcuna soluzione di continuitā), ed č quindi valida la procura alle liti da quest'ultimo rilasciata, non incidendo, peraltro, in alcun modo sul corso successivo di un giudizio il mutamento nella persona del legale rappresentante di un ente, avvenuto in pendenza del giudizio precedentemente ben instaurato da chi disponeva dei poteri necessari per farlo.

Cass. civ. n. 6597/1998

La cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicitā e non produce estinzione della societā, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attivitā sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della societā spetta a norma dell'art. 2310 c.c. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della societā, di guisa che č inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della societā.

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