(massima n. 1)
La cancellazione dal registro delle imprese ha funzione di pubblicitā e non produce estinzione della societā, la quale rimane in vita fino a quando non siano liquidati i rapporti derivanti dall'attivitā sociale o a questa connessi. In tale ipotesi la rappresentanza processuale della societā spetta a norma dell'art. 2310 c.c. ai liquidatori, nei confronti dei quali deve essere riassunto il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza pronunciata nei confronti della societā, di guisa che č inammissibile la riassunzione nei confronti dei soci o degli amministratori della societā.