(massima n. 1)
In tema di scioglimento di societā, l'art. 2310 c.c., richiamato, quanto alle societā per azioni, dall'art. 2452, primo comma, del codice medesimo, prevede espressamente che il liquidatore č investito del potere di rappresentare la societā, anche in giudizio, non giā dal momento della sua nomina (assembleare o giudiziale che sia), bensė dalla data dell'iscrizione di tale nomina nel registro delle imprese. Pertanto, prima che l'iscrizione sia stata eseguita, il potere di rappresentanza dell'ente resta in capo all'amministratore, cui giā in precedenza spettava (non potendosi ipotizzare al riguardo alcuna soluzione di continuitā), ed č quindi valida la procura alle liti da quest'ultimo rilasciata, non incidendo, peraltro, in alcun modo sul corso successivo di un giudizio il mutamento nella persona del legale rappresentante di un ente, avvenuto in pendenza del giudizio precedentemente ben instaurato da chi disponeva dei poteri necessari per farlo.