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Articolo 2248 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Comunione a scopo di godimento

Dispositivo dell'art. 2248 Codice Civile

La comunione(1) costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Note

(1) La comunione a scopo di godimento trova la propria disciplina nelle norme sancite in tema di comunione ordinaria (1100 ss.).

Ratio Legis

La norma vieta l'utilizzo dello strumento societario per l'esercizio di attività che consistono nel mero godimento di un bene in comproprietà. E' in tal senso rimarcato il necessario carattere economico/produttivo dell'attività svolta dall'ente, posto che il mero godimento, sostanziandosi nel normale sfruttamento del diritto di proprietà su di un bene, non può generalmente essere annoverato tra i fenomeni produttivi di nuova ricchezza.

Spiegazione dell'art. 2248 Codice Civile

Dall'articolo in esame si desume che la società non è istituto utilizzabile al mero scopo di godere di un bene comune (c.d. comunione di godimento). Questo perché il contratto di società deve avere ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica, normalmente di tipo imprenditoriale, nel contesto del quale il godimento di un bene comune non può essere fine a se stesso, dovendo piuttosto risultare strumentale allo svolgimento dell’attività.

Tuttavia, il legislatore sembra avere nel tempo aperto alla configurabilità di una società (semplice) di mero godimento. Ed infatti, l’art. 1, co. 115 della L. 244/207, successivamente prorogato dalla L. 232/2016, prevede un regime fiscale agevolato per le società commerciali che si trasformino in società semplici aventi per oggetto il mero godimento di beni immobili conferiti in società, così implicitamente ammettendo che i soci possano optare per lo strumento societario anziché per la disciplina della comunione. Tuttavia, rimane controverso in giurisprudenza e dottrina se la norma implichi, oltre alla possibilità di trasformare una società commerciale in società semplice di mero godimento, anche la possibilità di costituire ex novo una tale società.


Un'ulteriore differenza tra fenomeno societario e comunione di godimento sta nel fatto che, mentre i beni appartenenti ad una società hanno uno specifico vincolo di destinazione, ciò non avviene per i beni in comunione, rispetto ai quali i comproprietari esercitano un autonomo potere rispetto agli altri condividenti. Inoltre, i soci non possono provocare, a loro discrezione, lo scioglimento della comunione oppure servirsi liberamente degli stessi per fini estranei all'attività sociale.


Massime relative all'art. 2248 Codice Civile

Cass. civ. n. 23952/2018

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.

Cass. civ. n. 3028/2009

Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.

Cass. civ. n. 6361/2004

In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre quest'ultima (espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c.) postula una situazione giuridica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) è il bene comune, nella società (che va istituita per contratto) rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare.

Cass. civ. n. 4053/1993

L'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, già gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l'insorgere non già della comunione di godimento di cui all'art. 2248 c.c. — la quale non è configurabile nel caso in cui l'oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l'azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all'esercizio dell'impresa — bensì di una società di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2556 c.c. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda.

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