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Articolo 2248 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Comunione a scopo di godimento

Dispositivo dell'art. 2248 Codice Civile

La comunione(1) costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III.

Note

(1) La comunione a scopo di godimento trova la propria disciplina nelle norme sancite in tema di comunione ordinaria (1100 ss.).

Ratio Legis

La norma vieta l'utilizzo dello strumento societario per l'esercizio di attività che consistono nel mero godimento di un bene in comproprietà. E' in tal senso rimarcato il necessario carattere economico/produttivo dell'attività svolta dall'ente, posto che il mero godimento, sostanziandosi nel normale sfruttamento del diritto di proprietà su di un bene, non può generalmente essere annoverato tra i fenomeni produttivi di nuova ricchezza.

Spiegazione dell'art. 2248 Codice Civile

Dall'articolo in esame si desume che la società non è istituto utilizzabile al mero scopo di godere di un bene comune (c.d. comunione di godimento). Questo perché il contratto di società deve avere ad oggetto l'esercizio in comune di un'attività economica, normalmente di tipo imprenditoriale, nel contesto del quale il godimento di un bene comune non può essere fine a se stesso, dovendo piuttosto risultare strumentale allo svolgimento dell’attività.

Tuttavia, il legislatore sembra avere nel tempo aperto alla configurabilità di una società (semplice) di mero godimento. Ed infatti, l’art. 1, co. 115 della L. 244/207, successivamente prorogato dalla L. 232/2016, prevede un regime fiscale agevolato per le società commerciali che si trasformino in società semplici aventi per oggetto il mero godimento di beni immobili conferiti in società, così implicitamente ammettendo che i soci possano optare per lo strumento societario anziché per la disciplina della comunione. Tuttavia, rimane controverso in giurisprudenza e dottrina se la norma implichi, oltre alla possibilità di trasformare una società commerciale in società semplice di mero godimento, anche la possibilità di costituire ex novo una tale società.


Un'ulteriore differenza tra fenomeno societario e comunione di godimento sta nel fatto che, mentre i beni appartenenti ad una società hanno uno specifico vincolo di destinazione, ciò non avviene per i beni in comunione, rispetto ai quali i comproprietari esercitano un autonomo potere rispetto agli altri condividenti. Inoltre, i soci non possono provocare, a loro discrezione, lo scioglimento della comunione oppure servirsi liberamente degli stessi per fini estranei all'attività sociale.


Massime relative all'art. 2248 Codice Civile

Cass. civ. n. 23952/2018

La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietà del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di società, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la società opera.

Cass. civ. n. 3028/2009

Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, è configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.

Cass. civ. n. 6361/2004

In tema di differenze tra società e comunione a scopo di godimento, mentre quest'ultima (espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c.) postula una situazione giuridica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) è il bene comune, nella società (che va istituita per contratto) rileva l'esercizio in comune di un'attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l'esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare.

Cass. civ. n. 4053/1993

L'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, già gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l'insorgere non già della comunione di godimento di cui all'art. 2248 c.c. — la quale non è configurabile nel caso in cui l'oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l'azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all'esercizio dell'impresa — bensì di una società di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2556 c.c. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda.

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F.M. chiede
martedì 28/07/2026
“Buongiorno ho un quesito da porvi.
Mio padre è titolare di una ditta individuale che commercia ricambi al dettaglio e non ha dipendenti (la gestisce lui).
Nell'ipotesi di decesso del titolare, cosa accadrebbe? Come eredi ci siamo io e mia sorella, entrambi dipendenti pubblici (insegnanti a tempo indederminato).
Quali alternative avremmo di fronte in tale scenario?
Potremmo scegliere di continuare, liquidare, cedere in gestione, cedere in affitto la ditta individuale?
Come dovremmo comportarci?
Inoltre come dovremmo gestire la nostra posizione in qualità di dipendenti pubblici, vista l'esclusività di tale rapporto?
Vi ringrazio.
Saluti”
Consulenza legale i 03/08/2026
Il quesito che si pone attiene alla sorte che potrà avere l’impresa individuale esercitata da Tizio al momento della sua morte e alle possibilità di scelta spettanti alle figlie, chiamate alla successione, tenendo conto sia della disciplina civilistica dell’azienda caduta in successione sia della particolare posizione lavorativa delle medesime, entrambe insegnanti di ruolo.

La questione richiede di distinguere il profilo successorio da quello dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, in quanto la morte dell’imprenditore non determina automaticamente l’estinzione dell’azienda, bensì il trasferimento agli eredi del complesso dei rapporti giuridici che la compongono, lasciando a questi ultimi la scelta circa la prosecuzione o meno dell’attività economica.

L’azienda, infatti, costituisce un bene unitario, facente parte dell’asse ereditario e, una volta accettata l’eredità, entra in comunione tra gli eredi secondo le regole della comunione ereditaria.
Nel caso in esame, non essendovi dipendenti e trattandosi di un’impresa interamente organizzata e gestita dal suo titolare, la morte di quest’ultimo comporterà inevitabilmente l’interruzione dell’attività materiale, fino a quando le eredi non avranno assunto una decisione circa la sua sorte.

Tale circostanza, tuttavia, non incide sulla permanenza dell’azienda quale complesso organizzato di beni, rapporti contrattuali, autorizzazioni amministrative, avviamento e magazzino, il quale continuerà ad appartenere all’eredità.
Le figlie, pertanto, una volta divenute eredi, potranno anzitutto decidere di proseguire l’attività commerciale; in tale ipotesi, l’azienda continuerà ad operare nell’ambito della comunione ereditaria, la quale, sotto il profilo fiscale e organizzativo, viene assimilata ad una gestione collettiva dell’impresa.
Ovviamente, sarà necessario provvedere agli adempimenti fiscali e amministrativi conseguenti al decesso dell’imprenditore, quali la presentazione della dichiarazione di successione, comprendente la valutazione dell’azienda, la comunicazione della variazione ai fini IVA e gli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa tributaria.
Dal punto di vista fiscale, il subentro degli eredi è improntato al principio di neutralità, in quanto il trasferimento mortis causa dell’azienda non realizza plusvalenze imponibili qualora i valori dei beni rimangano invariati e l’attività venga proseguita dagli eredi (i redditi prodotti successivamente saranno imputati pro quota ai partecipanti alla comunione quali redditi d’impresa).

La prosecuzione dell’attività comporta, tuttavia, una conseguenza di rilievo anche sul piano civilistico, poiché la gestione in comune dell’impresa non può protrarsi indefinitamente.
Qualora le eredi intendano proseguire stabilmente l'attività in forma collettiva, sarà opportuno adottare una forma organizzativa stabile, normalmente mediante la costituzione di una società, di persone o di capitali, nella quale conferire l’azienda ereditaria.
Sembra indubbio che le figlie, considerata la posizione lavorativa che ricoprono (della quale si dirà più avanti), non saranno obbligate a proseguire l’impresa, potendo scegliere di cessarne definitivamente l’esercizio, limitandosi a conservare e amministrare il patrimonio aziendale nell’ambito della comunione ereditaria.
In tale eventualità la comunione non avrebbe più finalità imprenditoriali, ma esclusivamente di godimento dei beni ereditari, secondo quanto previsto dall’art. 2248 c.c. (norma che disciplina la c.d. “comunione a scopo di godimento”), con la conseguenza che ogni decisione relativa all’azienda dovrà essere assunta congiuntamente dalle coeredi, nel rispetto delle regole della comunione ereditaria.

Un’ulteriore possibilità consiste nella cessione dell’azienda a terzi.
Nulla, infatti, impedisce alle eredi, una volta acquisita l’azienda per successione, di alienarla mediante un contratto di cessione di azienda; in tal caso il corrispettivo entrerà a far parte del patrimonio ereditario, per poi essere diviso tra le coeredi (sul piano tributario occorre considerare che la vendita dell’azienda può determinare l’emersione di una plusvalenza imponibile, quale reddito diverso ex art. 67 del T.U.I.R., fermo restando che la concreta imponibilità dovrà essere verificata alla luce delle specifiche modalità con cui verrà realizzata la cessione e delle ipotesi di neutralità previste dall'art. 58 del T.U.I.R.).
La scelta della vendita, dunque, appare pienamente praticabile e, sotto il profilo economico, potrebbe rappresentare la soluzione maggiormente coerente con la situazione personale delle due figlie.

Deve ritenersi, altresì, ammissibile che le eredi decidano di non vendere immediatamente l’azienda, ma di concederla in affitto ad un imprenditore interessato a proseguirne l’esercizio.
L’affitto d’azienda, infatti, disciplinato all’art. 2562 del c.c., che a sua volta richiama il precedente art. 2561 del c.c., consente di mantenere integra l’organizzazione aziendale, affidandone temporaneamente la gestione ad un soggetto professionalmente qualificato, che eserciterà l’attività a proprio rischio, corrispondendo alle proprietarie un canone periodico.
Si tratta di uno strumento frequentemente utilizzato proprio nelle successioni ereditarie, in quanto consente di preservare il valore dell’avviamento, senza costringere gli eredi ad assumere direttamente la qualità di imprenditori.

Analoga considerazione può svolgersi con riguardo alla concessione dell’azienda in gestione che, nella prassi, viene normalmente realizzata attraverso schemi contrattuali riconducibili all’affitto di azienda ovvero ad altre figure negoziali atipiche, purché sia sempre garantita la conservazione dell’efficienza organizzativa del complesso aziendale.

Particolare attenzione merita, infine, il problema della compatibilità tra l’eventuale prosecuzione dell’attività imprenditoriale e lo status di insegnanti di ruolo delle due figlie.
La normativa sul pubblico impiego e quella speciale riguardante il personale docente prevedono, infatti, un rigoroso regime di incompatibilità con l’esercizio del commercio e con lo svolgimento abituale di attività imprenditoriali.
Ne consegue che, pur potendo entrambe succedere nella proprietà dell’azienda senza alcun limite, esse non potrebbero, salvo il ricorrere delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla legge e in presenza dei presupposti di legge, esercitare personalmente e stabilmente l’attività commerciale, mantenendo contemporaneamente il rapporto di lavoro come docenti di ruolo.
La mera qualità di comproprietarie dell’azienda o di eredi non determina, infatti, alcuna incompatibilità, mentre quest’ultima sorge nel momento in cui il dipendente pubblico assuma direttamente la gestione dell’impresa, esercitando professionalmente l’attività commerciale.

In definitiva, la morte dell'imprenditore individuale non determina la cessazione dell'azienda, ma il suo trasferimento agli eredi, i quali potranno scegliere se proseguire l'attività, cessarla, alienare l'azienda ovvero concederla in affitto a un imprenditore.
Nel caso concreto, tuttavia, considerata l'incompatibilità derivante dalla qualifica di insegnanti di ruolo, le soluzioni della cessione o dell'affitto dell'azienda appaiono quelle maggiormente idonee a consentire la conservazione del valore economico dell'impresa, senza compromettere la posizione lavorativa delle eredi.