(massima n. 1)
Nel caso di comunione d'azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, č configurabile l'esercizio di un'impresa collettiva (nella forma della societā regolare oppure della societā irregolare o di fatto), non ostandovi l'art. 2248 cod. civ., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e ss. dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento. L'elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e societā č infatti costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un'attivitā imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni.