(massima n. 1)
La comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c., presuppone la comproprietą del bene oggetto di godimento in capo a tutti i partecipanti; nel contratto di societą, invece, rileva l'esercizio in comune di un'attivitą svolta a fine di lucro da parte di pił soggetti, per l'esercizio della quale non č necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento materiale attraverso il quale la societą opera.