(massima n. 1)
L'acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell'azienda, giā gestita, a scopo di profitto, dall'originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l'insorgere non giā della comunione di godimento di cui all'art. 2248 c.c. la quale non č configurabile nel caso in cui l'oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l'azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all'esercizio dell'impresa bensė di una societā di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota č suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la societā irregolare e con esclusione dell'applicabilitā dell'art. 2556 c.c. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietā o del godimento dell'azienda.