(massima n. 1)
In tema di differenze tra societą e comunione a scopo di godimento, mentre quest'ultima (espressamente disciplinata dall'art. 2248 c.c.) postula una situazione giuridica di contitolaritą (presupponendo, pertanto, la comproprietą del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) č il bene comune, nella societą (che va istituita per contratto) rileva l'esercizio in comune di un'attivitą svolta a fine di lucro da parte di pił soggetti, per l'esercizio della quale non č necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare.