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Articolo 2080 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Dispositivo dell'art. 2080 Codice Civile

Nei contratti individuali di colonia parziaria [2164] e di affitto a coltivatore diretto [1647], con l'obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto(1).

Note

(1) Vedi nota sub art. 2079.

Ratio Legis

La norma prevede che i contratti individuali di colonia parziale e di affitto a coltivatore diretto conservano efficacia anche se difformi dai contratti collettivi, purchè migliorativi.

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