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Articolo 1959 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo

Dispositivo dell'art. 1959 Codice Civile

Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito(1), colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo(2).

Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956(3).

Note

(1) Così come previsto dall'art. 1956 c.c., non è necessario un vero e proprio stato di insolvenza ma è sufficiente una situazione che pregiudichi, verosimilmente, la possibilità di soddisfazione del creditore. Poichè la norma costituisce applicazione della regola di cui all'art. 1461 c.c., si applica anche l'ultimo periodo di quest'ultima, secondo il quale la sospensione non opera se vengono prestate idonee garanzie.
(2) E' discusso se il contratto, in tal caso, si estingua ovvero se rimanga sospeso fino al miglioramento delle condizioni economiche o al consolidarsi del loro peggioramento. Tale seconda interpretazione è avallata anche dalla lettera dell'art. 1461 c.c., che costituisce previsione generale rispetto a quella, particolare, in esame.
(3) In particolare, il promittente non potrà valersi sul promissario.

Ratio Legis

La norma è volta a tutelare il creditore dal rischio di non ottenere l'adempimento dell'obbligo di restituzione della somma concessa a credito.

Spiegazione dell'art. 1959 Codice Civile

Applicazione del principio generale dell' art. 1461 del c.c. . Presupposti economici dell'operazione di credito. Peggioramento delle condizioni patri­moniali di chi di l'incarico o del terzo. Eccessività della norma

La disposizione non fa che applicare al mandato di credito un principio generale nel sistema delle obbligazioni, vale a dire l'effetto del mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti sulla esecuzione delle prestazioni (art. 1461 del c.c.) e che trova speciale applicazione nel contratto di fideiussione, cagionandone la estinzione (art. 1956 del c.c.). L'incaricato deve naturalmente contare sulla solvibilità di chi riceve il prestito e di chi lo garantisce e se questa esisteva al momento dell'accettazione, ma e venuta meno successivamente, non deve esporsi ad un pregiudizio quasi sicuro. Le condizioni patrimoniali della persona che da l'incarico e del terzo, cui deve farsi il credito, sono i presupposti economici dell'operazione. Un notevole peggioramento può preoccupare l'incaricato. Non occorre l'insolvenza, basta un mutamento di condizioni da rendere notevolmente pin difficile il soddisfacimento del credito. Non e neppure necessario che cotesto mutamento si effettui nei riguardi di chi ha conferito l'incarico e del terzo. E sufficiente che si verifichi nei riguardi di un solo di essi ; la qual cosa può apparire eccessiva, perchè se l'uno o l'altro è in condizione di garantire pienamente il soddisfacimento del credito, l'incaricato non dovrebbe aver ragione di non adempiere il suo impegno. Ma la legge a stata assai guardinga nel tutelare le ragioni creditorie dell'incaricato.


Applicazione dell’ art. 1956 del c.c.

La disposizione in esame aggiunge che si applica anche la norma dell' art. 1956 del c.c.. In conseguenza se l'incaricato, senza speciale autorizzazione di chi d a l'incarico, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha dato l’ incarico è liberato dall'obbligo di garantirne la restituzione quale fideiussore.


Disposizioni transitorie. Contratti anteriori alla entrata in vigore del codice

Va ricordato che, per l’art. 169 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile (R. D. 30 marzo 1942, n. 318), le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri posteriormente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

628 Nell'articolo 737 è prevista la liberazione di chi ha ricevuto e di chi ha conferito l'incarico di far credito, per la sopravvenuta insolvenza del terzo: si applica, così, il principio generale dell'articolo 261 del presente progetto è quello dell'articolo 733 dettato in materia di fideiussione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

768 La persona richiesta di far credito ha facoltà di sospendere la prestazione, se le condizioni patrimoniali del debitore promissario sono divenute precarie (art. 1959 del c.c., in relazione egli articoli 1461 e 1950). Però, come nella fideiussione per obbligazione futura, anche nel mandato di credito la facoltà stessa si converte, nei rapporti col richiedente, in un dovere sanzionato da responsabilità (art. 1959, secondo comma, che richiama l'art. 1950 del c.c.); e infatti gravi ripercussioni avrebbe nel richiedente la concessione del credito ,nonostante le mutate condizioni patrimoniali del terzo. La facoltà dl sospendere la prestazione al terzo si risolve, come è evidente, nell'esonero dal dovere di eseguirla quando il mutamento delle condizioni stesse avviene prima che la persona richiesta abbia intrapreso l'esecuzione dell'obbligo assunto (art. 1950, primo conutia). L'obbligazione della persona richiesta viene anche meno se siano divenute precarie le condizioni patrimoniali della persona che ha conferito l'incarico, ossia del fideiussore (art. 1959, primo comma): il che si spiega, perchè l'incaricato di far credito ha fatto particolare assegnamento sulla persona del richiedente e sulle di lui condizioni patrimoniali.

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