Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito(1), colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo(2).
Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 1956(3).
Note
(1)
Così come previsto dall'art.
1956 c.c., non è necessario un vero e proprio stato di insolvenza ma è sufficiente una situazione che pregiudichi, verosimilmente, la possibilità di soddisfazione del creditore. Poichè la norma costituisce applicazione della regola di cui all'art.
1461 c.c., si applica anche l'ultimo periodo di quest'ultima, secondo il quale la sospensione non opera se vengono prestate idonee garanzie.
(2)
E' discusso se il contratto, in tal caso, si estingua ovvero se rimanga sospeso fino al miglioramento delle condizioni economiche o al consolidarsi del loro peggioramento. Tale seconda interpretazione è avallata anche dalla lettera dell'art.
1461 c.c., che costituisce previsione generale rispetto a quella, particolare, in esame.
(3)
In particolare, il promittente non potrà valersi sul promissario.