(massima n. 1)
In materia di assicurazione, le disposizioni contenute negli art. 1913 e 1915 c.c., primo e secondo comma, riguardanti l'obbligo dell'assicurato di avvisare l'assicuratore della verificazione del sinistro e gli effetti del mancato adempimento di tale obbligo, benché dettate in relazione all'assicurazione contro i danni, trovano applicazione anche contro gli infortuni non mortali.