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Articolo 143 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Denuncia di sinistro

Dispositivo dell'art. 143 Codice delle assicurazioni private

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Massime relative all'art. 143 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 10304/2007

In tema di responsabilità civile, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile, è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte, e che esso sia trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come indizio in ordine alla dinamica del sinistro.

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, ratione temporis applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 c.c. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, c.c., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.

Cass. civ. n. 13019/2006

In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta dello stesso ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo, qualora incompleto, sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stragiudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui all'art. 2054 c.c., dal principio sancito dall'art. 2733, ultimo comma, c.c., a norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confitente.

Cass. civ. n. 10311/2006

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e — come detto — litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cass. civ. n. 14599/2005

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria; tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si é verificato o si é verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che é gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.

Cass. civ. n. 8525/2004

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore solamente in caso di «scontro» tra veicoli a motore, ai sensi dell'art. 5, primo comma, legge n. 39 del 1977, la cui testuale previsione («nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro ...») non si profila irrazionale né in contrasto con l'art. 3 Cost. là dove non fa riferimento anche alla mancata collisione tra i veicoli, giacché in relazione a quest'ultima ipotesi l'assicuratore verrebbe a trovarsi nell'assoluta impossibilità di superare la detta presunzione, e privato di qualsiasi difesa, nulla potendo opporre al fine di dimostrare il mancato verificarsi dell'incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse da quelle ivi descritte.

Cass. civ. n. 4007/2004

Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 c.c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione iuris tantum; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova — anche altra presunzione — atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse.

Cass. civ. n. 3544/2004

Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno (per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall'assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell'assicuratore, nei confronti del quale la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice; tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte.

Cass. civ. n. 9548/2002

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria; nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 c. c., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale con esclusione della possibilità di provare il contrario, mentre, per gli altri soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2054 c. c., gli effetti delle dichiarazioni rese nel modulo sono disciplinati dalle norme generali dettate in tema di solidarietà e, pertanto, la confessione resa da uno dei coobligati (nel caso di specie, conducente responsabile) fa piena prova a carico del confidente, ma non a carico degli altri debitori, nei cui confronti può valere come semplice fonte di elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice.

Cass. civ. n. 4639/2002

Le dichiarazioni contenute nel verbale di constatazione amichevole del danno sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un sinistro stradale — modulo diretto, secondo la previsione dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, ad accelerare la liquidazione del danno da parte dell'assicuratore — hanno valenza diversa a seconda che il verbale sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l'instaurazione del giudizio risarcitorio: mentre nel primo caso esse sono assistite da una presunzione semplice di veridicità, che può essere vinta dall'assicuratore, nel secondo caso, trattandosi di dichiarazioni rese ad un soggetto diverso dall'assicuratore, sono invece liberamente apprezzabili dal giudice allo stesso modo delle dichiarazioni confessorie rese ad un terzo (nella specie si è ritenuto che il contenuto delle dichiarazioni del modulo di constatazione amichevole del danno non poteva costituire elemento determinante del convincimento del giudice, e non era quindi punto decisivo della controversia del quale esso doveva tenere conto.

Cass. civ. n. 1561/1998

Il verbale di constatazione amichevole del danno da incidente stradale (art. 5 L. 26 febbraio 1977 n. 39), nei confronti dell'assicuratore dell'altro veicolo, costituisce confessione stragiudiziale resa ad un terzo (l'altro conducente), come tale liberamente apprezzabile dal giudice (art. 2735 c.c.) per i fatti — sfavorevoli e favorevoli, per l'inscindibilità delle dichiarazioni (art. 2734 c.c.) — ricostruttivi dell'incidente, mentre non ha alcun valore probatorio per i giudizi implicanti valutazioni giuridiche, e quindi per le assunzioni di responsabilità e colpe.

Cass. civ. n. 3276/1997

Affinché le dichiarazioni contenute nella denuncia congiunta di sinistro stradale (art. 5 secondo comma L. 26 febbraio 1977) siano presunte legalmente veritiere, è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dell'assicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni (nella specie con quelle della denuncia unilaterale trasmessa da uno dei conducenti coinvolti), la denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quella antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità.

La confessione stragiudiziale di un sinistro stradale, contenuta nella denuncia compilata soltanto da un responsabile e trasmessa all'assicuratore, è liberamente apprezzata dal giudice nel giudizio risarcitorio instaurato dal danneggiato nei confronti di questi, in quanto il litisconsorzio necessario disposto dall'art. 23 L. 24 dicembre 1969 n. 990, determina l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 2733 c.c.

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Luciano M. chiede
martedì 05/09/2017 - Lazio
“Sono proprietario di un'automobile regolarmente assicurata che spesso usa mio figlio.
Tempo fa mio figlio ha provocato un incidente immettendosi su una strada con divieto di accesso e si è scontrato con una vettura che percorreva la medesima strada ma in senso regolare.
Mio figlio si è assunto la piena responsabilità dell'incidente e pertanto ha firmato il modulo con constatazione amichevole del sinistro.
Fatto sta che mi è stato notificato a me e a mio figlio un atto di citazione, dove compare anche la mia compagnia di assicurazione, a comparire davanti al giudice di pace di roma.
nell'atto di citazione chiedono la condanna mia e di mio figlio in solido con l'assicurazione.
mi chiedo e vorrei sapere da voi: ma è possibile che succeda questo ? se la mia macchina era assicurata perché si chiede la condanna mia e di mio figlio al risarcimento dei danni ?
Come mi devo comportare ?
Anche se il danno non è eccessivo ( 2.400,00 euro) cosa mi consigliate di fare. Posso scrivere una memoria al giudice di pace senza rivolgermi ad un avvocato. e cosa dovrei scrivere nella memoria ?
Grazie

Consulenza legale i 12/09/2017
Purtroppo è assolutamente possibile che, nonostante sia stato sottoscritto dalle parti un modulo di constatazione amichevole, il danneggiato abbia comunque promosso un giudizio per il risarcimento dei danni subìti a seguito del sinistro.

Va precisato, infatti, che la sottoscrizione del modulo non è finalizzata ad evitare il giudizio, perciò non vincola assolutamente le parti a non procedere con ulteriori richieste ed azioni.
Il modulo in questione, che non è obbligatorio ma solo molto utile in caso di incidente, se compilato in maniera completa e sottoscritto da parte di entrambi i conducenti, è finalizzato a semplificare ed accelerare le pratiche di risarcimento dei danni, inoltrando richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione invece che all’assicurazione del veicolo responsabile, ai sensi della procedura, cosiddetta, di “risarcimento” o “indennizzo diretto”.

Il modulo, tuttavia, non costituisce prova piena del danno, ma solo una prova “presuntiva”: ciò significa che tale documento (lo si ripete, se firmato da entrambi i conducenti) fa solo presumere che gli eventi si siano svolti esattamente come descritto nel modulo e che i danni occorsi al veicolo/ai veicoli coinvolti siano quelli risultanti dal documento in questione, ma è assolutamente possibile offrire la prova contraria.

Inoltre, si noti bene, il modulo serve - come già detto – a denunciare il sinistro e ad ottenere un rapido risarcimento, ma non contiene e non determina la misura di tale risarcimento.

Capita invero di frequente che il danneggiato, in un momento successivo al sinistro ed alla sottoscrizione del modulo, si avveda di aver subito danni maggiori di quelli sommariamente descritti nel modulo stesso. A quel punto provvede a quantificarli (magari con una perizia di parte) e ne chiede il ristoro integrale alla propria Assicurazione.
Quest’ultima, tuttavia, all’esito delle perizie sul veicolo e/o sulle persone coinvolte nel sinistro, potrebbe non concordare con la dinamica e/o con la valutazioni di parte (comprese quelle risultanti dal modulo di constatazione amichevole) e liquidare solo una parte del danno, o meglio di quello che il danneggiato ritiene sia il danno effettivamente subìto.
A questo punto, se quest’ultimo vuole ottenere il risarcimento dell’intero danno che assume aver patito e non accontentarsi di quanto ricevuto dalla propria compagnia assicurativa, deve necessariamente procedere giudizialmente nei confronti di quest’ultima.

Anche senza poter leggere il contenuto dell’atto di citazione di cui al quesito che ci occupa, è presumibile che nel caso in esame sia accaduto proprio quanto appena descritto: le parti hanno sottoscritto il modulo di comune accordo, denunciando il sinistro alla Compagnia assicurativa del responsabile.
Quest’ultima, all’esito dei dovuti accertamenti, ha formulato un’offerta risarcitoria che la controparte danneggiata non ha ritenuto congrua e, di conseguenza, non riuscendo la parti a giungere ad una soluzione stragiudiziale della controversia, il danneggiato ha deciso di procedere giudizialmente.
Poiché l’evento è stato causato dalla persona fisica conducente del veicolo ed assicurata, è ovvio e legittimo che l’atto di citazione sia stato notificato sia al conducente colpevole (più precisamente, in questo caso, al conducente ed al proprietario del veicolo) che all'Assicurazione.

Una volta in giudizio, il modulo di constatazione amichevole, come già ricordato sopra, non vincola né l’Assicurazione né il Giudice nelle loro valutazioni.
E’ questo un orientamento consolidato della Giurisprudenza in materia di sinistri derivanti da circolazione stradale: “Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale di cui all'art. 5 d.l. n. 867 del 1976 (conv. dalla l. n. 39 del 1977), oggi abrogato e trasfuso nell'art. 143, comma 2, d.lg. n. 209 del 2005, se sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte rappresenta una presunzione iuris tantum che il sinistro di sia svolto con le modalità ivi indicate. Come tutte le presunzioni semplici esso - comunque - è superabile dalla prova contraria, che può essere rappresentata anche da un'altra presunzione semplice, ex art. 2727 c.c. (…) “ (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2014, n. 4285); e ancora “La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole dei sinistro ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario dei veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litísconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.” (Cassazione civile, sez. III, 08/03/2016, n. 4536).

Purtroppo, se il valore della domanda (quella di risarcimento proposta con l’atto di citazione) è di oltre € 1.100,00, la difesa personale in giudizio senza l’assistenza di un difensore non è possibile.
Lo stabilisce l’articolo 182 c.p.c.: “Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. (…)

Il consiglio, nella fattispecie, è quello di costituirsi in giudizio con l’assistenza di un legale e difendersi (le tariffe per l’assistenza davanti al Giudice di pace non sono, in genere, molto elevate e tengono conto del valore della controversia, che nel caso in questione è piuttosto basso).

Va preliminarmente eccepito in giudizio, infatti, che non è stata preventivamente esperita la procedura di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. n. 132/2014.
Quest’ultima legge, infatti, richiede obbligatoriamente – come condizione di procedibilità della domanda in giudizio – che la parte che voglia chiedere un risarcimento in materia di danni da sinistro stradale tenti prima un accordo amichevole attraverso una procedura (disciplinata dalla norma in questione) che prevede l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Solo in caso di esito negativo della suddetta procedura stragiudiziale, sarà possibile procedere davanti al Giudice.
Se in effetti nel caso di specie (non abbiamo, però, nel quesito elementi che lo possano confermare o smentire) il tentativo di negoziazione assistita non è stato esperito, ciò andrà immediatamente eccepito in giudizio.

E’ comunque utile, in ogni caso, costituirsi in causa perché nel merito la controparte potrebbe aver ipotizzato un danno di valore superiore rispetto a quello effettivo e quindi potrebbe essere necessario ed opportuno contestare la domanda di risarcimento, a fronte della prova contraria di un danno di ammontare più contenuto.