La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22415 del 26 settembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un conducente-assicurato aveva agito in giudizio nei confronti della propria compagnia assicurativa, al fine di ottenere la condanna della stessa a corrispondergli l’indennizzo relativo ad un sinistro stradale.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello, tuttavia, avevano rigettato la domanda di indennizzo, in quanto l’assicurato avrebbe denunciato tardivamente il sinistro in questione.
Secondo la Corte d’appello, in particolare, non risultava rispettato il termine di denuncia di tre giorni dalla verificazione del sinistro, di cui all’art. 1913 c.c.
Ritenendo la decisione ingiusta, il conducente-assicurato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel valutare la tempestività della denuncia di sinistro, avrebbe erroneamente applicato il termine di cui all’art. 1913 c.c., che non sarebbe, invece, un termine perentorio.
La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che la denuncia di sinistro stradale deve essere trasmessa, “all'assicuratore prima di citarlo in giudizio” ma “senza la prefissione di un termine”.
Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che trovasse applicazione il termine perentorio di 3 giorni, stabilito dall’art. 1913 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal conducente-assicurato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.