Cass. civ. n. 27449/2022
In tema di assegno circolare, la clausola "salvo buon fine" o "salvo incasso" costituisce condizione sospensiva del trasferimento di proprietà delle somme portate dal titolo, in attesa che l'incarico conferito alla banca per la realizzazione del credito sia adempiuto con l'effettivo pagamento dell'importo, sicché qualora per l'avvenuto fallimento degli ordinatari la banca emittente non dia seguito al pagamento, la banca negoziatrice, nel restituire il titolo di credito al correntista, ha il diritto di eseguire un'operazione di storno, per il cui tramite l'ammontare indicato dall'assegno viene posto contabilmente a debito del cliente.
Cass. civ. n. 11395/2019
Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio di cui all'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857, secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno, trasferito alla banca per l'incasso, deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non viene soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto del cliente attraverso uno storno, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la mera restituzione del titolo, non potendo il cliente, ove abbia disposto dell'importo dell'assegno, dolersi che l'istituto di credito abbia dato seguito al suo ordine di pagamento, dovendo il correntista essere consapevole che l'anticipazione operata dalla banca dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista.
Cass. civ. n. 91/2017
La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 del r.d. n. 1736 del 1933), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto dell'art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso: tale ultimo obbligo, nel caso (ricorrente nella specie) in cui un vincolo posto dal giudice penale abbia impedito la restituzione dell'originale del titolo, può ben essere adempiuto con la consegna di una copia autentica dello stesso.
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In assenza di specifiche disposizioni normative, la banca domiciliataria di una cambiale non è tenuta ad avvisare l'emittente del sequestro penale e del successivo protesto del titolo, elevato su richiesta della stessa dietro presentazione di una sua copia autenticata. Invero, la conoscenza del provvedimento giudiziario da parte della banca non implica necessariamente anche quella della falsificazione della cambiale, quando quest'ultima non sia riconoscibile mediante l'uso della normale diligenza richiesta ad un banchiere professionale e quando l'emittente non abbia informato la banca di avere presentato denuncia penale in ragione della presumibile contraffazione del titolo; con l'ulteriore conseguenza che la banca non è responsabile per i danni subiti dall'emittente alla sua reputazione commerciale e derivanti dal protesto.
Cass. civ. n. 19585/2013
In tema di conto corrente, in ipotesi di annotazione a credito in favore del cliente dell'importo di assegni girati per l'incasso, cui faccia seguito un'annotazione a debito di identico ammontare, a causa del mancato pagamento dei titoli da parte della banca trattaria per difetto di provvista, non sussiste un errore di scritturazione o di calcolo, né alcuna omissione o duplicazione, agli effetti dell'art. 1832, secondo comma, c.c., configurandosi, piuttosto, uno storno conseguente al definitivo non avveramento della condizione sospensiva alla quale rimane subordinato, in forza dell'art. 1829 c.c., l'accredito degli assegni in conto corrente, comportante il venir meno, con efficacia retroattiva, dell'iniziale annotazione.
Cass. civ. n. 11852/2004
La banca girataria per l'incasso di un assegno bancario è tenuta non soltanto a far levare il protesto (art. 45 legge assegno), al fine di conservare integre le ragioni del proprio girante nei confronti degli obbligati di regresso, ma ha anche l'obbligo, discendente dal disposto dell'art. 1829 c.c., di restituire il titolo al correntista girante per l'incasso: tale ultimo obbligo, nel caso (ricorrente nella specie) in cui un vincolo posto dal giudice penale abbia impedito la restituzione dell'originale del titolo, può ben essere adempiuto con la consegna di una copia autentica dello stesso.
Cass. civ. n. 18118/2003
Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell'importo di un assegno trasferito alla banca per l'incasso deve ritenersi sempre effettuato "salvo incasso" (o "salvo buon fine", o "con riserva di verifica"), con la conseguenza che, se il credito portato dall'assegno non venga soddisfatto dal terzo obbligato, la banca può eliminare la partita dal conto reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo. La predetta presunzione di clausola "salvo incasso" non opera soltanto allorquando risulti una contraria volontà delle parti che, ove l'inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito, può essere desunta non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l'incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco comportamento della banca.
Cass. civ. n. 8485/1994
In tema di operazioni in conto corrente, ai sensi dell'art. 1829, parte seconda, c.c. — applicabile anche al contratto di apertura di credito bancario regolata in conto corrente, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 1857 — chi riceve (per cessione, nel conto corrente ordinario, o per mandato «salvo incasso», nel conto corrente bancario) un titolo di credito verso terzi, in tanto può liberarsi dai propri obblighi, in quanto dimostri che il credito non è stato soddisfatto e reintegri il rimettente nei diritti verso il terzo. Pertanto in caso di apertura di credito regolata in conto corrente con la clausola «salvo buon fine» per gli accreditamenti di titoli di credito, se la banca, dopo aver accreditato un assegno bancario tratto da terzi, smarrisca il titolo ed il cliente (sia pur su sollecitazione dello stesso istituto di credito) ottenga il decreto di ammortamento dell'assegno, legittimamente la banca procede ad eliminare l'accredito dal conto corrente, in quanto essa, spossessata dell'assegno smarrito e priva del decreto di ammortamento, non è in grado di realizzare il credito oggetto del mandato, mentre il cliente, avendo ottenuto il decreto di ammortamento, deve considerarsi reintegrato nelle sue ragioni.