(massima n. 1)
In tema di operazioni in conto corrente, ai sensi dell'art. 1829, parte seconda, c.c. — applicabile anche al contratto di apertura di credito bancario regolata in conto corrente, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 1857 — chi riceve (per cessione, nel conto corrente ordinario, o per mandato «salvo incasso», nel conto corrente bancario) un titolo di credito verso terzi, in tanto può liberarsi dai propri obblighi, in quanto dimostri che il credito non è stato soddisfatto e reintegri il rimettente nei diritti verso il terzo. Pertanto in caso di apertura di credito regolata in conto corrente con la clausola «salvo buon fine» per gli accreditamenti di titoli di credito, se la banca, dopo aver accreditato un assegno bancario tratto da terzi, smarrisca il titolo ed il cliente (sia pur su sollecitazione dello stesso istituto di credito) ottenga il decreto di ammortamento dell'assegno, legittimamente la banca procede ad eliminare l'accredito dal conto corrente, in quanto essa, spossessata dell'assegno smarrito e priva del decreto di ammortamento, non è in grado di realizzare il credito oggetto del mandato, mentre il cliente, avendo ottenuto il decreto di ammortamento, deve considerarsi reintegrato nelle sue ragioni.