La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo(1), quantunque importi per questo una liberalità(2), non richiede le forme stabilite per la donazione [782](3).
Note
(1)
La norma introduce espressamente una ulteriore fonte della rendita vitalizia, cioè il contratto a favore di terzo (1411, 1872 c.c.).
(2)
In ogni caso, se la rendita è costituita mediante contratto a favore di terzo (1411 c.c.), ciò non significa che essa importi sempre per tale terzo una liberalità.
(3)
Tuttavia, si applicano altre norma relative alla donazione in quanto, in ultima istanza, se la rendita configura una liberalità si tratta di una donazione indiretta: si tratta delle norme in tema di capacità (774 c.c.), riduzione (555 c.c.), collazione (737 c.c.) e revoca (800 c.c.).