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Articolo 1874 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Costituzione a favore di pił persone

Dispositivo dell'art. 1874 Codice Civile

Se la rendita è costituita a favore di più persone(1), la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario [773](2).

Note

(1) Si tratta della rendita congiuntiva, soggetta alla disciplina della solidarietà (1873, 1292 c.c.).
(2) Di regola, quindi, la prestazione cui ha diritto uno dei beneficiari si trasferisce, alla sua morte, agli altri in parti uguali. Le parti, però, possono convenire che nascano più rapporti di rendita indipendenti tra loro.

Ratio Legis

La norma costituisce applicazione della regola dell'accrescimento di cui all'art. 674 del c.c. e dipende dalla natura solidale dell'obbligazione (1873, 1292 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1874 Codice Civile

Esegesi della norma

La disposizione è opportuna in quanto risolve un dubbio sorto in relazione al codice del 1865, che nulla disponeva in proposito. L'espressione "premorto" va naturalmente intesa solo con riferimento alla morte che sia sopravvenuta durante l'esecuzione del contratto e non anche alla morte intervenuta prima della sua stipulazione: questa seconda ipotesi è infatti disciplinata dall' art. 1876 del c.c..

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

574 Legittimando la costituzione della rendita a favore di più persone, il progetto del 1936 faceva cenno della clausola di riversibilità (art. 600).
In realtà questo richiamo, che si trova anche nel codice, voleva alludere al diritto di accrescimento, che nulla ha da vedere con la riversibilità; perciò nell'articolo 670 ho detto esplicitamente che, se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce agli altri, ove, s'intenda, sia dubbio l'intenzione dei contraenti.

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