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Articolo 1873 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Determinazione della durata

Dispositivo dell'art. 1873 Codice Civile

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario(1) o di altra persona(2).

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone [1874](3).

Note

(1) Il termine deve essere convenuto a pena di nullità della stipula (1418 c.c.). Affinché sussista l'alea tipica della fattispecie in esame, è necessario che vi sia incertezza circa la durata della vita del beneficiario, ciò che non sussiste, ad esempio, se questi è molto vecchio o è affetto da patologia che lo rende vicino alla morte.
(2) La persona in questione può anche non essere ancora nata, nel qual caso la costituzione è condizionatamente sospesa (1353 c.c.).
(3) In tal caso si ha un rendita congiuntiva, soggetta alla disciplina delle obbligazioni solidali (1292 c.c.) che si estingue alla morte della persona più longeva.

Ratio Legis

Di regola la rendita è stabilita a favore del soggetto per la durata della sua vita, ciò perché scopo della fattispecie è proprio quello di garantirgli una forma di sostentamento per l'esistenza.

Spiegazione dell'art. 1873 Codice Civile

Esegesi della norma
La vita cui si riferisce l'articolo è naturalmente quella di una persona fisica, dovendosi ritenere che la persona giuridica, per la sua natura e per le particolari forme della sua estinzione non possa essere contemplata come soggetto sulla cui vita sia commisurabile la durata del vitalizio.
Data l'ampiezza dei termini usati, la vita contemplata può essere anche quella debitore della rendita.
Occorre aggiungere:
a) che, qualora la vita contemplata sopravviva al creditore (in quanto si sia commisurata la durata del rapporto sulla vita del debitore o di un terzo e questi sopravvivano al creditore, l'obbligazione prosegue immutata a favore degli eredi del creditore stesso;
b) che, se chi premuore alla vita contemplata è il debitore, l' obbligazione passerà a carico dei suoi eredi;
c) che, se la vita contemplata viene meno, per fatto illecito di qualcuno, questi sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del creditore del vitalizio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

573 Nell'articolo 669 ho modificato la formulazione dell'articolo 599 del progetto del 1936, che aveva riportato il testo integrale dell'articolo 1792 cod. civ. senza evitarne i difetti.
Il codice, infatti, enunciando la possibilità di costituire la rendita vitalizia tanto sulla vita di colui che somministra il prezzo, quanto su quella di un terzo che non ha il diritto di goderne, sembrava volesse identificare colui che dà il corrispettivo della rendita con colui che ha il diritto di goderne, mentre può essere beneficiario di una rendita anche colui che non ha somministrato il cosiddetto prezzo.
Per quanto una indagine approfondita sul senso della norma avrebbe potuto evitare ogni equivoco, tuttavia è opportuno ricondurre l'articolo a una più precisa dizione e così ho affermato che il contratto vitalizio può essere costituito tanto per la durata della vita di colui che ha il diritto di goderne quanto per la durata di quella di altra persona. Il riferimento a colui che somministra il prezzo è stato soppresso qui come nell'articolo 601 del progetto del 1936 (articolo 671 del presente progetto) per accentuare l'irrilevanza di una scissione tra beneficiario e costituente della rendita; mentre, indicando genericamente una qualsiasi persona come beneficiario, si è intesa ammettere la libertà delle parti di costituire la rendita anche per la durata della vita del debitore di essa.

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