La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario(1) o di altra persona(2).
Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone [1874](3).
Note
(1)
Il termine deve essere convenuto a pena di nullità della stipula (1418 c.c.). Affinché sussista l'alea tipica della fattispecie in esame, è necessario che vi sia incertezza circa la durata della vita del beneficiario, ciò che non sussiste, ad esempio, se questi è molto vecchio o è affetto da patologia che lo rende vicino alla morte.
(2)
La persona in questione può anche non essere ancora nata, nel qual caso la costituzione è condizionatamente sospesa (1353 c.c.).
(3)
In tal caso si ha un rendita congiuntiva, soggetta alla disciplina delle obbligazioni solidali (1292 c.c.) che si estingue alla morte della persona più longeva.