Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
747 Ancora più scarse modificazioni sono state apportate al contratto dì rendita vitalizia. E' da notare, al riguardo, che nell'
art. 1874 del c.c. si è risoluto un dubbio, sorto in relazione al codice del 1865 che nulla disponeva, per il caso in cui esistano più beneficiari e venga a mancare alcuno di essi: in tale ipotesi, di regola, la parte di quest'ultimo si accresce agli altri, salvo contraria convenzione. E da rilevare inoltre che nell'
art. 1876 del c.c. si è mantenuto il concetto fondamentale, che il vitalizio è essenzialmente un contratto aleatorio; onde se ne è comminata la nullità (in senso assoluto, secondo la terminologia accolta nell'
art. 1418 del c.c.) quando la costituzione della rendita si riferisce alla vita di persona già defunta al tempo del contratto (cfr., al riguardo, anche il successivo
art. 1895 del c.c.).