Patto di riscatto
Come è noto, con riferimento al codice precedente, si era discusso circa la validità della clausola che consentiva il riscatto al debitore della rendita, sembrando ad alcuni che una siffatta clausola fosse incompatibile con la natura del vitalizio, in quanto ne ehminerebbe l'elemento dell'alea.
Assai opportuna è stata quindi l'esplicita risoluzione della questione nel nuovo codice e del pari opportuna la sua risoluzione in senso affermativo. La facoltà di riscatto convenzionale attenua infatti l'alea, ma non l'elimina poiché il riscattante, col perdere le annualità pagate, sopporta le conseguenze del rischio subito fino al momento del riscatto, mentre il creditore guadagna le annualità riscosse.
Improponibilità dell'azione di rescissione per lesione e dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità
Il capoverso dell'articolo stabilisce che il debitore della rendita è tenuto a pagarla per tutto il tempo previsto dal contratto, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione.
Ciò vale a confermare, ove occorresse, l' inapplicabilità alla materia in esame dell'azione di rescissione per lesione (
art. 1448 del c.c., comma 3) e dell'azione di risoluzione per eccessiva onerosità (
art. 1467 del c.c., comma 2).