Cass. civ. n. 1507/2007
Gli ausiliari del mediatore o di una società di mediazione sono tenuti all'iscrizione nel ruolo solo quando essi risultino assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono; l'iscrizione non è, invece, richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione dei soggetti a ciò preposti. (Caso in cui la visita dell'immobile era stata condotta da collaboratore dell'agenzia privo di iscrizione al ruolo, dopo che l'agente immobiliare regolarmente iscritto era stato contattato dal proprietario al fine di procedere alla vendita dell'immobile).
Cass. civ. n. 19066/2006
In virtù della testuale previsione contenuta nell'art. 33, comma quinto, della Costituzione secondo la quale è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, è legittima, costituendo diretta attuazione di tale regola, la disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, alla stregua della quale è prevista l'istituzione, presso ciascuna camera di commercio, del ruolo degli agenti in affari di mediazione, nel quale devono iscriversi, previo superamento di apposito esame o previo conseguimento del titolo abilitativo di cui alla lett. e) del comma terzo dello stesso art. 2 anche coloro che svolgono l'attività di mediazione, pure se esercitata in modo discontinuo od occasionale, così come individuati nel comma quarto della medesima norma. Tale normativa, a prescindere dalla considerazione per cui rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre nuove categorie di «professionisti», obbedisce al soddisfacimento di un interesse pubblico affinché l'attività del mediatore sia svolta esclusivamente da persone in possesso di particolari cognizioni tecniche, anche alla luce della disciplina della responsabilità del mediatore quanto all'obbligo sullo stesso gravante, a norma dell'art. 1759 c.c., di comunicare alle parti circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare.
Corte cost. n. 90/2006
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania, e va pertanto annullata la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003. Il Ministero delle infrastrutture, infatti, con l'atto impugnato non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei "porti turistici" solo perché inseriti nel D.P.C.M. 21 dicembre 1995. Ma il richiamo effettuato nell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al detto D.P.C.M. non conferisce a questo efficacia legislativa, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia, ma semplicemente a definire "per relationem" la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista. Da ciò consegue che il riferimento al suddetto D.P.C.M. nelle norme statali richiamate nell'atto impugnato non può cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", atteso che il nuovo assetto delle competenze, recato dalla L.Cost. n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei "porti turistici" nel D.P.C.M. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative, per l'assorbente ragione che la materia "turismo" è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 Cost..