(massima n. 1)
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania, e va pertanto annullata la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003. Il Ministero delle infrastrutture, infatti, con l'atto impugnato non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei "porti turistici" solo perché inseriti nel D.P.C.M. 21 dicembre 1995. Ma il richiamo effettuato nell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al detto D.P.C.M. non conferisce a questo efficacia legislativa, né vale a sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia, ma semplicemente a definire "per relationem" la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista. Da ciò consegue che il riferimento al suddetto D.P.C.M. nelle norme statali richiamate nell'atto impugnato non può cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", atteso che il nuovo assetto delle competenze, recato dalla L.Cost. n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei "porti turistici" nel D.P.C.M. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative, per l'assorbente ragione che la materia "turismo" è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 Cost..