Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5 a euro 516 [26 c.p.](1)(2).
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione [35 c.p.] fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente [5 comma 2 l.f.] o della quale conosce lo stato d'incapacità(3).
Note
delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689.
A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonchè l'art. 2231 del codice civile.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge."
La legge 7 marzo 1996, n. 108, ha istituito l'albo per l'iscrizione di coloro che esercitano attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari ed all'art. 16, commi 7, 8 e 9, dispone: "Cniunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza iscritto nell'albo indicato nel comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2065 a € 10.329.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con la reclusione da due a quattro anni."